IN QUANTO TEMPO SI PUO’ ISTITUIRE UN TRUST?

“La gatta frettolosa fece i gattini ciechi” proverbio.

Non è mai consigliabile assecondare la richiesta di istituire un trust in tempi brevissimi. In particolare quando si pensa alla costituzione di un trust di famiglia soprattutto se gli eventi “pericolosi” sono già alla porta, o semplicemente per inseguire un’urgenza non connessa ad una vera necessità.

In primo luogo perché è opportuno che il cliente (disponente) debba familiarizzare con l’istituto.

Inoltre la stesura di un atto di trust comporta due tipi di attività: Continua a leggere “IN QUANTO TEMPO SI PUO’ ISTITUIRE UN TRUST?”

SE EQUITALIA CONCEDE LA DILAZIONE E’ INIBITO IL BLOCCO DEI PAGAMENTI

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR 602/73, a verificare se chi vanta crediti nei loro confronti di importo superiore ai 10.000 euro risulti inadempiente per debiti risultanti da cartelle di pagamento per importi pari o superiori ai 10.000 euro. La verifica deve essere effettuata prima di procedere al pagamento e ove risultassero pendenze superiori alla soglia, le Pubbliche Amministrazioni devono procedere al blocco dei pagamenti.

Il soggetto che vanta crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione non può però essere considerato inadempiente nel caso in cui abbia ottenuto la dilazione delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19 del DPR 602/73, o nel caso in cui abbia ottenuto la sospensiva della cartella di pagamento o dell’accertamento (circolare della Ragioneria dello Stato n. 22 del 29/07/2008). In questo secondo caso è bene farsi parte attiva nel fare pervenire a Equitalia e alla Pubblica Amministrazione debitrice, copia del provvedimento di sospensione, al fine di evitare l’evidenziazione di pendenze non più esistenti.

EQUITALIA – POSSIBILE ESTENDERE LA DILAZIONE FINO A 120 RATE

DI COSA SI TRATTA

In caso grave e comprovata difficoltà, legata alla congiuntura economica, è possibile accedere alla rateizzazione dei debiti anche oltre le 72 rate previste dal piano ordinario e fino a 120 rate mensili.

Il decreto del M.E.F.  DEL 6 NOVEMBRE 2013 ha dettato le disposizioni attuative della norma introdotta con il “decreto del fare”  che all’articolo 52 aveva introdotto questa possibile soluzione di pagamento dei debiti nei confronti di Equitalia.

A QUALI CONDIZIONI SI PUO’ ACCEDERE ALLA RATEAZIONE STRAORDINARIA

Le condizioni per poter accedere alla rateazione straordinaria sono le seguenti:

  • Per le persone fisiche, e per le imprese individuali in regime di contabilità semplificata, la rata che non si è in grado di pagare deve essere superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare, risultante dalla certificazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • Per le altre imprese, la rata che non si è in grado di pagare deve essere superiore al 10% del volume d’affari e l’indice di liquidità ((liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente) deve essere compreso tra 0,5 e 1.

DECADENZA

È prevista la decadenza automatica dal piano di rateazione straordinaria in caso di mancato pagamento di 8 rate ancorché non consecutive.

 FONTI

  • articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013

Se il contratto non dispone diversamente il prezzo si considera IVA inclusa

In un contratto di compravendita il fornitore del bene è la persona tenuta a versare l’IVA dovuta sull’operazione imponibile. Qualora nell’indicazione del prezzo non sia espressamente previsto che il prezzo è indicato al netto dell’IVA (oppure ad esempio che il corrispettivo indicato sarà maggiorato dell’IVA) tale prezzo deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.

La conseguenza evidente è che il cliente potrà limitarsi a pagare il prezzo convenuto e l’IVA rimarrà sostanzialmente a carico del venditore.

RILASCIO DURC IN PRESENZA DI CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ISTRUZIONI INAIL

Con la circolare n 53 dell’11 novembre 2013, l’INAIL ha diramato le istruzioni relative alla possibilità di rilascio del DURC, per le aziende che non sono in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e/o assicurativi ma vantano crediti verso la Pubblica amministrazione, almeno di pari importo.

Quali crediti possono essere utilizzati per ottenere il DURC?

Sono i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Per poter ottenere il DURC, ovviamente, l’importo dei crediti deve almeno pari o superiore a quello degli oneri contributivi non versati.

 Come fare per ottenere il DURC?

Le aziende che si trovano in queste condizioni per prima cosa devono ottenere la certificazione dei propri crediti. Per farlo occorre collegarsi alla piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato. L’indirizzo è il seguente:

Clicca QUI per andare all’indirizzo

Una volta ottenuta la certificazione basterà consegnare all’Ente una copia della stesa o comunicare il numero di certificazione, l’Amministrazione che l’ha rilasciata, la data del rilascio, l’importo del credito certificato, la data in cui il credito dovrebbe essere pagato ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma informatica.

Al fine di consentire all’INAIL la verifica, gli interessati, devono inoltre trasmettere a mezzo PEC, le certificazioni dagli stessi ricevute dall’account “notifiche piattaforma certificazione crediti” ed aventi ad oggetto “PCC – Informativa rilascio certificazione”.

Chi può richiedere il DURC?

 

  • Il diretto interessato;
  • Dalle stazioni appaltanti nel caso in cui queste siano una Pubblica Amministrazione;

 

La possibilità di ottenere il rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva è di fondamentale importanza per le imprese che operano attraverso contratti d’appalto. In mancanza del DURC infatti i committenti di appalti tra privati possono sospendere i pagamenti dei lavori eseguiti. La mancanza del DURC inibisce la possibilità di partecipare a gare per appalti pubblici o di poter usufruire di finanziamenti agevolati.

 

Fonti

  •  DL 52/2012 articolo 13-bis, comma 5
  • DM 13 marzo 2013 Ministero del Lavoro
  • circolare n.40/2013del 22/10/2013;

DURC POSSIBILITA’ DI OTTENERNE IL RILASCIO IN PRESENZA DI DEBITI PREVIDENZIALI E DI CREDITI VERSO LA P.A.

La circolare n. 40/2013 del 21 ottobre 2013 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, fornisce un primo chiarimento sulla possibilità per le aziende, di ottenere il DURC regolare anche in presenza di debiti previdenziali non pagati, nel caso in cui le stesse vantino crediti almeno di pari importo nei confronti della Pubblica amministrazione.

 Attraverso questa procedura è assicurata la possibilità alle imprese in queste condizioni, di continuare ad operare sul mercato anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

 Quali crediti possono essere utilizzati per ottenere il DURC?

Sono i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Per poter ottenere il DURC, ovviamente, l’importo dei crediti deve almeno pari o superiore a quello degli oneri contributivi non versati.

 

Come fare per ottenere il DURC?

Le aziende che si trovano in queste condizioni per prima cosa devono ottenere la certificazione dei propri crediti. Per farlo occorre collegarsi alla piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato. L’indirizzo è il seguente:

Clicca QUI per andare all’indirizzo

Una volta ottenuta la certificazione, basterà recarsi ad uno sportello INPS con la certificazione stampata o, in alternativa, con il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma informatica.

COMPENSAZIONE CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CARTELLE EQUITALIA

Le aziende che vantano crediti commerciali verso la Pubblica amministrazione possono ora compensare detti crediti con debiti derivanti da cartelle di pagamento emesse da Equitalia.

Quali crediti commerciali si possono compensare?

crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture e appalti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali o gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Quali debiti possono essere compensati?

debiti tributari (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali oggetto di cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell’Inps, notificati entro il 31 dicembre 2012

 Come si fa la compensazione?

In primo luogo occorre ottenere la certificazione dei propri crediti. Per farlo occorre collegarsi alla piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato. L’indirizzo è il seguente:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml

Una volta ottenuta la certificazione, basterà recarsi ad uno sportello di Equitalia con la certificazione stampata o, in alternativa, con il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma informatica.

Cosa farà Equitalia?

Una volta controllata la correttezza della certificazione o dei dati forniti, Equitalia procede al pagamento in compensazione della cartella di pagamento, rilasciando attestazione del pagamento effettuato.