RILASCIO DURC IN PRESENZA DI CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ISTRUZIONI INAIL

Con la circolare n 53 dell’11 novembre 2013, l’INAIL ha diramato le istruzioni relative alla possibilità di rilascio del DURC, per le aziende che non sono in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e/o assicurativi ma vantano crediti verso la Pubblica amministrazione, almeno di pari importo.

Quali crediti possono essere utilizzati per ottenere il DURC?

Sono i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Per poter ottenere il DURC, ovviamente, l’importo dei crediti deve almeno pari o superiore a quello degli oneri contributivi non versati.

 Come fare per ottenere il DURC?

Le aziende che si trovano in queste condizioni per prima cosa devono ottenere la certificazione dei propri crediti. Per farlo occorre collegarsi alla piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato. L’indirizzo è il seguente:

Clicca QUI per andare all’indirizzo

Una volta ottenuta la certificazione basterà consegnare all’Ente una copia della stesa o comunicare il numero di certificazione, l’Amministrazione che l’ha rilasciata, la data del rilascio, l’importo del credito certificato, la data in cui il credito dovrebbe essere pagato ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma informatica.

Al fine di consentire all’INAIL la verifica, gli interessati, devono inoltre trasmettere a mezzo PEC, le certificazioni dagli stessi ricevute dall’account “notifiche piattaforma certificazione crediti” ed aventi ad oggetto “PCC – Informativa rilascio certificazione”.

Chi può richiedere il DURC?

 

  • Il diretto interessato;
  • Dalle stazioni appaltanti nel caso in cui queste siano una Pubblica Amministrazione;

 

La possibilità di ottenere il rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva è di fondamentale importanza per le imprese che operano attraverso contratti d’appalto. In mancanza del DURC infatti i committenti di appalti tra privati possono sospendere i pagamenti dei lavori eseguiti. La mancanza del DURC inibisce la possibilità di partecipare a gare per appalti pubblici o di poter usufruire di finanziamenti agevolati.

 

Fonti

  •  DL 52/2012 articolo 13-bis, comma 5
  • DM 13 marzo 2013 Ministero del Lavoro
  • circolare n.40/2013del 22/10/2013;
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