SE EQUITALIA CONCEDE LA DILAZIONE E’ INIBITO IL BLOCCO DEI PAGAMENTI

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR 602/73, a verificare se chi vanta crediti nei loro confronti di importo superiore ai 10.000 euro risulti inadempiente per debiti risultanti da cartelle di pagamento per importi pari o superiori ai 10.000 euro. La verifica deve essere effettuata prima di procedere al pagamento e ove risultassero pendenze superiori alla soglia, le Pubbliche Amministrazioni devono procedere al blocco dei pagamenti.

Il soggetto che vanta crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione non può però essere considerato inadempiente nel caso in cui abbia ottenuto la dilazione delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19 del DPR 602/73, o nel caso in cui abbia ottenuto la sospensiva della cartella di pagamento o dell’accertamento (circolare della Ragioneria dello Stato n. 22 del 29/07/2008). In questo secondo caso è bene farsi parte attiva nel fare pervenire a Equitalia e alla Pubblica Amministrazione debitrice, copia del provvedimento di sospensione, al fine di evitare l’evidenziazione di pendenze non più esistenti.

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