Registrazione contratto di locazione – codice identificativo per F24

Dalla giornata di ieri è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate una funzione denominata “Ricerca codice identificativo del contratto di locazione”, che consente con pochi step di costruire il codice identificativo di un contratto di locazione o affitto da inidicare sul modello F24 , campo “Elementi identificativi”, ai fini del versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione per i pagamenti relativi agli adempimenti successivi alla prima registrazione.

Inserendo negli appositi spazi i dati relativi alla registrazione (data di registrazione, Provincia, Ufficio, codice fiscale di una delle parti, ecc.), il servizio restituisce il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri.

La funzione è raggiungibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei servizi fiscali senza registrazione, per accedere al servizio cliccare qui (clic).

F24 nel caos – da oggi le complicazioni per PRIVATI e TITOLARI DI PARTITA IVA

Rif. normativi :. “Decreto Irpef”, D.L. 24 aprile 2014 n. 66,
Rif. prassi: Circolare n.27/E del 19.09.2014

Da oggi in vigore le novità in tema di pagamento con modello F24, in particolare per i soggetti non titolari di partita IVA, ma con impatto anche per i soggetti Titolari di partita IVA già obbligati a servizi dei canali telematici, i versamenti con modello F24 potranno essere eseguiti:

  •  esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL, FISCONLINE), nel caso di modello F24 di importo pari a zero, per effetto di compensazioni;
  • esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL, FISCONLINE) o dalle banche (HOME BANKING), nel caso di compensazioni e il saldo finale del modello F24 risulti a debito; 
  • esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL, FISCONLINE) o dalle banche (HOME BANKING), nel caso in cui il saldo finale del modello F24 comporti un debito superiore a mille euro. 

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Dal primo ottobre più complicato pagare imposte e contributi.

Rif.norm. DECRETO RENZI, art. 11, D.L. 66/2014.

Dal primo di ottobre per i contribuenti cambieranno le modalità di utilizzo del modello F24 per il versamento delle imposte, da tale data, come già preavvisato nella nostra circolare del 10/05/2014, e, in maniera più approfondita, in quella del 06/09/2014, per i soggetti non titolari di partita IVA (il che coinvolge anche i soci di società di persone e di società capitali trasparenti), da tale data, infatti, potranno recarsi allo sportello solo per modelli F24 di importo inferiore ai 1.000 euro, in tutti gli altri casi dovranno utilizzare modalità telematiche (ENTRATEL, FISCONLINE, HOME BANKING). Non solo le modalità telematiche dovranno essere utilizzate anche nei casi di F24 “a zero” o “in compensazione”. Continua a leggere “Dal primo ottobre più complicato pagare imposte e contributi.”

Il punto sull’IMU

Il punto sull’IMU


Con l’approvazione in Senato della Legge di Conversione del DL 31.08.2013, n. 102, è stata definitivamente confermata l’abolizione “parziale” della prima rata IMU per l’anno 2013, per gli immobili per cui, con il D.L. 54/2013 la riscossione era stata sospesa. Riepiloghiamo brevemente la portata del provvedimento. Non essendo ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della norma le informazioni sono riferite a quanto pubblicato dalla stampa specializzata.

Immobili esenti da IMU da01.01.2013 (non è dovuta nemmeno la prima rata)


  • abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni signorili,delle ville e dei castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categorie catastali A/1, A/8, A/9);
  • alloggi degli IACP o degli Enti di ediliza residenziale pubblica con finalità similari;
  • terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13 c. 4,5 e 8 del DL 201/2011.
Immobili esenti da IMU dal 01.07.2013 (per cui è sopressa solo dalla seconda rata 2013)

  • Immobili merce delle imprese costruttrici a condizione che non siano stati locati, per i quali l’IMU è dovuta fino al 30.06.2013, l’esenzione è concessa fino a quando gli stessi rimangano destinati alla vendita o non siano locati;
  • alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che sono assimilatialle abitazioni principali a decorrere dal 01.07.2013;
  • l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per godere dell’assimilazione alle abitazioni principali, non deve possedere i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica  ne essere censito nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9
  • su apposita delibera del Comune, cui la norma concede la facoltà di equipararle alla abitazione principale e di fissare i criteri e le modalità di applicazione dell’agevolazione, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’impostaa parenti in linea retta entro il primo grado (figli e genitori) che le utilizzino come abitazione principale (per il 2014 la norma è riprodotta nel Ddl  di stabilità 2014). L’agevolazione potrà essere concessa per una sola unità immobiliare.
L’esenzione è concessa previa presentazione di un’apposita dichiarazione su modello ministeriale.
Immobili per i quali l’esenzione scatta dal 2014 (esenti dal primo gennaio 2014)

  • Immobili utilizzati da enti non commerciali (“… enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”) per attività di ricerca scientifica.
  • Fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, che dal primo gennaio 2014 sarannoassimilati all’abitazione principale.
Aliquote e detrazioni di imposta

Comuni avranno tempo fino al 09 dicembre 2013 per pubblicare sul proprio sito le aliquote, le detrazioni, e le, eventuali, agevolazioni deliberate.
Essendo la pubblicazione a ridosso della scadenza per il versamento è palese la difficoltà in cui ci si troverà ad operare per la liquidazione ed il versamento dell’imposta.

DOMANI 1 OTTOBRE 2013 L’ALIQUOTA IVA DEL 21% AUMENTA AL 22%.

“Nei prossimi giorni, per determinare l’aliquota Iva applicabile (21% o 22%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell’operazione. Solo se questo cadrà dopo l’entrata in vigore della modifica (cioè domani) si applicherà l’aliquota Iva del 22 per cento. Per applicare ancora l’Iva del 21%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all’entrata in vigore dell’aumento al 22 per cento. In questo caso, però, l’Iva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l’applicazione dell’aliquota al 21 per cento.Se le operazioni effettuate consistono in:

  • cessioni di beni (merci, materie prime, ecc.) assoggettati ad aliquota ordinaria (abbigliamento, beni strumentali, materie prime industriali ed in genere tutti i beni non assoggettati alle aliquote ridotte del 10 % oppure del 4%): le operazioni effettuate con consegna o spedizione (data documento di trasporto) del bene a partire dal 01 ottobre 2013 dovranno essere fatturate con aliquota 22 % in luogo della vecchia aliquota del 21 %;
  • vendite al minuto (con scontrino o ricevuta): si applica la stessa regola di cui sopra;
  • cessione di beni immobili (indipendentemente dalla tipologia catastale): l’aumento si applicherà agli atti notarili effettuati a partire dal giorno 01 ottobre 2013;
  • prestazioni di servizi (servizi professionali ed altri servizi non esenti): l’aumento si applicherà alle fatture emesse a far data dal giorno 01 ottobre 2013 (indipendentemente dal fatto che i servizi siano stati prestati in epoca antecedente).

Ciò premesso segnaliamo con urgenza le seguenti questioni operative:

–  gli utilizzatori di REGISTRATORI DI CASSA è opportuno che si mettano già da ora in contatto con i fornitori che effettuano la manutenzione/sostituzione degli stessi al fine di programmare l’intervento di modifica/aggiornamento del registratore in modo da poter emettere tempestivamente gli scontrini aggiornati alla nuova aliquota IVA a partire dal giorno stesso in cui sarà applicabile la nuova aliquota;

–  coloro che si avvalgono della FATTURAZIONE DIFFERITA (di cui all’art. 22, co.4 del DPR 633/72), che consente di emettere un’unica fattura riepilogativa delle consegne avvenute durante un mese solare documentate da DDT, dovranno applicare l’aliquota del 21% per le consegne effettuate fino al giorno antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione, anche se la fattura differita venisse emessa entro il giorno 15 del mese successivo.;

–  in caso di pagamenti di ACCONTI SU FATTURE, per gli acconti corrisposti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione,  si deve applicare l’IVA con l’aliquota del 21% (a nulla rilevando che la consegna del bene avvenga in data successiva), fermo restando che sull’importo a saldo (ad esempio corrisposto alla consegna) si renderà applicabile l’aliquota del 22%;

–    in caso di emissione di NOTE DI VARIAZIONE (ex. art. 26 DPR 633/72), se all’operazione originaria è stata applicata l’IVA al 21% (in quanto effettuata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione), alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è emesso successivamente all’entrata in vigore della legge in questione;

–    per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI E ISTITUTI indicati nel comma 5 dell’art. 6 del decreto IVA (Regioni, Province, Comuni, Asl, Istituti universitari, ecc.) con IVA IN SOSPENSIONE, in base al comma 2-quater aggiunto all’art. 2 del D.L. 138, se la fattura è emessa e contemporaneamente registrata fino al giorno precedente all’entrata in vigore della maggiorazione IVA, si mantiene l’aliquota del 21%, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato;

–    in caso di emissione della fattura prima del momento di effettuazione dell’operazione (solitamente prima della consegna del bene o del pagamento del corrispettivo) resta valida l’aliquota vigente alla data di emissione della fattura;

–    per i PROFESSIONISTI, in caso di emissione di NOTE PROFORMA, qualora l’incasso e/o l’emissione della relativa fattura definitiva avvengano successivamente all’entrata in vigore della nuova aliquota, la fattura dovrà essere aggiornata con la nuova aliquota; si invitano pertanto i professionisti che, alla data di entrata in vigore della nuova aliquota, si trovassero ad avere ancora fatture proforma da incassare, a riemettere tali proforma indicando la nuova aliquota IVA;

–    per i CLIENTI di professionisti che pagheranno (DOPO l’entrata in vigore del D.L. 138/2111) FATTURE PROFORMA (tra cui quelle del Nostro Studio) ricevute PRIMA dell’entrata in vigore della nuova aliquota, è consigliabile che si rivolgano al prestatore del servizio al fine di ottenere la fattura proforma ri-emessa con l’applicazione della nuova aliquota.

Si precisa che tale variazione interessa solamente l’aliquota ordinaria del 21%, mentre rimangono immutate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

NUOVO REDDITOMETRO: IN ARRIVO LE PRIME CONVOCAZIONI

NUOVO REDDITOMETRO: IN ARRIVO LE PRIME CONVOCAZIONI

PRONTE LE NUOVE LISTE SELETTIVE – L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una lista selettiva di controllo all’interno della quale sono stati inseriti circa 35.000 contribuenti che, avendo evidenziato scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, saranno sottoposti a verifica. I contribuenti selezionati saranno invitati a comparire personalmente per fornire chiarimenti in merito a tali scostamenti.

MODALITA’ OPERATIVE – Il contribuente viene invitato a comparire per giustificare le differenze  tra spese sostenute e reddito dichiarato. Il contribuente a questo punto è tenuto a presentarsi ed a produrre la documentazione richiesta dall’ufficio. Non si è tenuti a produrre documenti già in possesso dell’ufficio o di altre amministrazioni. In questa fae il contribuente fornisce chiarimenti relativamente alla sua posizione che possono sostanziarsi in:
– disponibilità di altri redditi non soggetti a dichiarazione, ovvero esenti e/o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, attraverso i quali possa giustificarsi la maggiore capacita di spesa;
– dimostrazione che le spese, o parte delle stesse, imputate al contribuente sono in realtà state sostenute da altri soggetti;
– dimostrazione che i beni, o parte degli stessi, di cui il contribuente risulta avere la disponibilità, sono in realtà nella disponibilità di altri soggetti;
– giustificazioni in merto al reperimento delle somme necessarie al sostenimentio di investimenti;
– giustificazioni in relazione alla provenienza degli incrementi di risparmio verificatisi in capo contribuente nel periodo in esame.
Occorre che tali giustificazioni siano supportate da prove certe e da idonea documentazione.
Se le risposte del contribuente vengono ritenute esaustive l’Ufficio procede con l’archiviazione dela pratica. In caso contrario, nella valutazione complessiva della posizione, vengono incluse anche le spese statisticamente attribuibili al contribuente su base ISTAT. Successivamente l’Ufficio attiva la procedura di accertamento con adesione, con notifica al contribuente del relativo invito al contraddittorio.

OBBLIGO DI RISPOSTA ALL’INVITO – Il contribuente è tenuto a rispondere all’invito presentandosi e fornendo i chiarimenti richiesti. Alla mancata presentazione, che è sanzionata, è possibile l’Ufficio faccia seguire un approfondimento delll’azione di verifica attraverso indagini finanziarie e richiesta di dati e notizie a terzi.
Un problema particolarmente rilevante è legato alla documentazione da fornire a supporto (prova) delle giustificazioni del contribuente. I tempi sono particolarmente stringenti (15 giorni) e nonostante a seguito di richiesta motivata si possa pervenire ad una proroga dei tempi di consegna, non è detto che si riesca a reperire tutta la documentazione necessaria. Si pensi ad esempio alla difficoltà di reperire documentazione di conti correnti detenuti 4 anni fa presso un istituto di credito con il quale non si intrattengono più rapporti, ovvero, a documentazione relativa a operazioni di investimento effettuate insieme al coniuge, nel frattempo divenuto ex.
La questione è particolarmente scottante, in quanto, per i documenti richiesti esplicitamente dall’ufficio e non presentati, il contribuente corre il rischio, oltre che della comminazione della specifica sanzione, anche di vedersi opporre la inutilizzabilità, nel caso di successiva presentazione di detta documentazione nelle fasi successive di accertamento con adesione e/o contenzioso. Si ritene che questo possa succedere solo relativamente alla documentazione specificamente ed esplicitamente richiesta dall’Ufficio e non relativamente alle generiche  richieste di documentazione di supporto. Si ritiene inoltre che se a seguito della presentazione di una prima documentazione l’Ufficio non pervenisse all’archiviazione, ciò non dovrebbe costituire preclusione alla produzione di ulteriore documentazione in questa e nelle eventuali fasi successive.

CONSIDERAZIONI – Da quanto sopra emerge chiaramente che, la fase di risposta all’invito è un passaggio estremamente delicato e da preparare con estrema attenzione e tempestività. E’ pertanto estremamente importante che il contribuente, una volta ricevuto l’invito si muova rapidamente contattando il professionista di fiducia, pianificando con attenzione giustificazioni e strategia difensiva e reperendo tutta la documentazione di supporto.

IVA – LE ANNOTAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

Fonti normative: Art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 – Art. 1, c. 325, lett. a), d), n. 1) e 2) L. 24.12.2012, n. 228, Ris. Ag. Entrate 10.01.2013, n. 1/E.

Le fatture emesse che espongono importi non soggetti a IVA, ovvero non imponibili oppure esenti dovranno riportare per esteso le annotazioni virgolettate, con eventualmente anche l’indicazione della norma nazionale o comunitaria. Le annotazioni da riportare sono:

ANNOTAZIONE DA RIPORTARE IN FATTURA

TIPO DI OPERAZIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO

Operazione non soggetta”:

 

  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE (art. 7 dpr 633/72);
  • cessioni di beni in transito e depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Operazione non imponibile”:

  • Operazioni di cessioni all’esportazione e operazioni assimiliate di cui agli art. 8, 8-bis, 9 e 38-quater del DPR 633/72;
  • cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 D.L. 331/93

Inversione contabile”:

 

  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette ad imposta di cui agli art. da 7 a 7-septies DPR 633/72, effettuate nei confronti di Soggetti passivi in altro stato ue che si autoaddebitano l’IVA del loro Stato Membro;
  • Operazioni interne: Per le cessioni interne per le quali l’IVA è dovuta dal soggetto passivo acquirente:
    • Oro, oro da investimento (art. 17, comma 5 DPR 633/72);
    • Rottami, cascami, avanzi di metalli non ferrosi, e poi carta da macero stracci, scarti di ossa, (art. 74, commi 7-8 DPR633/72):
    • Sub-appalti in edilizia o cessione di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari, PC, microprocessori.

 “Operazione Esente”:

  • Operazioni esenti di cui all’art. 10 DPR 633/72, con esclusione di quelle indicate al n°6: lotto, lotterie, concorsi pronostici, comprese le raccolte delle giocate.

Operazione soggetta al regime del margine”:

Operazioni soggette al regime di cui al D.L. 41/95, con ulteriore annotazione:

  • Regime del margine – beni usati;
  • Regime del margine – oggetti d’arte;
  • Regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione;
  • Regime del margine – agenzie di viaggi, per le agenzie di viaggi e turismo.

Autofatturazione”

  • Nel caso di acquisti di beni o prestazioni di servizi per i quali la relativa imposta è dovuta dal cessionario o committente, o soggetti passivi IVA con la tecnica dell’autofattura. (reverse charge o inversione contabile)

N.B. la fattura deve riportare la marca da bollo da 1.81 euro sull’originale (l’originale è quello in mano al destinatario) nei seguenti casi, SE GLI IMPORTI CUI SI RIFERISCE SUPERANO I 77,47 EURO:

  • operazioni esenti (art. 10)
  • operazioni non soggette/escluse (art. 7, art. 15, regime del margine, altri casi di operazioni non soggette per assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi: art. 1-2-3-4, per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura ma se esposte in tale documento comportano l’indicazione dell’articolo di non assoggettamento e l’applicazione della marca da bollo)
  • operazioni non imponibili art. 8 1’ comma lettera  C (operazioni verso esportatori abituali), a meno che non ci sia in fattura la dicitura ‘beni /servizi che voi ci dichiarate essere destinati ad essere inseriti in successiva cessione all’esportazione ‘

Proroga comunicazione beni in leasing, a noleggio ed in locazione

Prorogato con provvedimento Agenzia Entrate del 21/11/2011 n. 165979 al 31.01.2012 il termine per trasmettere i dati e le notizie dei contratti di leasing relativi ai periodi di imposta 2009 e 2010.

Obbligate alla presentazione della comunicazione tutte le società che operano nel comparto delle locazioni finanziarie, come quelle inquadrate nel settore bancario o come intermediari finanziari, iscritti negli appositi elenchi, nonché tutte le società che svolgono attività, anche non regolamentata, di locazione e noleggio.