FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI – COME FARE

notiziario del 14/05/2018
Dal primo di luglio 2018 diremo addio alla carta carburanti e riceveremo una fattura elettronica per documentare i rifornimenti di carburante, dopo la circolare dello scorso 30 aprile dell’Agenzia delle Entrate, iniziamo a delineare le modalità operative.
Con questa linea guida si cerca di dare una prima risposta alle esigenze organizzative dei nuovi adempimenti.

  1. Ricezione

La prima cosa da fare è organizzare l’indirizzo telematico, ovvero il canale attraverso quale ricevere la fattura elettronica.

La fattura potrà essere ricevuta:

  1. mediante sistema di posta elettronica certificata (PEC);
  2. mediante sistemi di cooperazione applicativa (software “web service”);
  3. mediante sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP – File Transfer Protocol).

per i soggetti di minori dimensioni i canali che suggeriamo sono sostanzialmente due:

  • Posta elettronica certificata (PEC): come abbiamo avuto modo di illustrare non è il modo più agevole per gestire le fatture elettroniche in quanto si rende comunque necessario l’utilizzo di un software per , individuare ed interpretare il contenuto del file xml nella casella di posta, anche perchè le ricevute di scarto o accettazione e tutte le relative comunicazioni avverranno con file xml, in ogni caso, qualora riteniate di voler utilizzare questo veicolo suggeriamo di attivare e comunicare allo SdI un indirizzo PEC dedicato (i.e. ditta@lamiapec.pec (l’indirizzo è di fantasia)) diverso da quello presente in INI-PEC, in questo caso il codice destinatario sarà “0000000”, senza apici .
  • Intermediario: per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche il soggetto emittente e quello ricevente possono avvalersi di un intermediario. Il cessionario/committente che adotti questa soluzione è tenuto a comunicare al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” dell’intermediario incaricato. Sovente forniscono come accessorio od opzionale il servizio di conservazione a norma, questo canale è da preferire, in quanto rende più agevole la gestione delle fatture elettroniche emesse e ricevute. Si tratta di servizi a pagamento, consigliamo di scegliere un servizio che abbia modalità di interscambio con i software che utilizzate per l’emissione delle fatture e per la tenuta della contabilità, nel caso la contabilità sia tenuta presso di noi vi preghiamo di consultarci per la scelta. L’intermediario vi comunicherà il “codice destinatario”, di sette cifre, che dovrete comunicare allo SdI e ai Vostri fornitori.
  1. Identificazione
  • La prima mossa è quella di organizzarsi al fine di poter distribuire in maniera univoca i propri dati e ricevere in maniera agevole le fatture elettroniche.
  • A questo proposito è utile verificare i propri dati, integrandoli, presso il Sistema di Interscambio, accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate dove è possibile identificarsi attraverso SPID, credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
  • Attravero il portale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di registrazione, mediante il quale il cessionario/committente, o l’intermediario incaricato, può indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” (PEC, sistema di cooperazione applicativa, web service) che desidera utilizzare per la ricezione dei file.
  • Una volta identificati si potrà accedere:
    1. ad un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del relativo “indirizzo telematico”, nonchè della targa dell’autovettura (sebbene non sia un elemento obbligatorio raccomandiamo di inserirla sempre, anche nelle fatture relative alla manutenzione del veicolo, soprattutto se si vuole portare in deduzione il costo), tramite apposito lettore;
    2. al servizio di registrazione mediante il quale  indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file (PEC o tramite codice intermediario). Se il soggetto passivo ha aderito al servizio, il SdI recapiterà fatture e note di variazione attraverso il canale e “l’indirizzo telematico” registrati, indipendentemente da quanto è stato indicato nel campo “CodiceDestinatario”.
  1. Documentazione dell’acquisto.
  • Come detto la documentazione dell’acquisto avverrà tramite fattura elettronica, questa potrà essere emessa direttamente dal distributore di carburanti o da terzi.
  • Qual si effettuino, contestualmente al rifornimento o in momenti diversi, più operazioni (i.e. cambio olio, lavaggio o altri interventi di manutenzione) che trovino esposizione in un’unica fattura, la stessa dovrà essere emessa in formato elettronico.
  • 1 Fattura emessa dal distributore di carburanti – con personale presente
    • Verrà emessa una fattura elettronica per ogni rifornimento, in questo caso si dovranno fornire al benzinaio i dati anagrafici del proprietario del veicolo, soggetto passivo IVA, quindi:
      • Cognome, Nome, Denominazione o Ragione sociale,
      • Indirizzo,
      • partita IVA.
    • Dovrà essere fornita anche la targa del veicolo, l’indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica in questo momento sembra che non sia necessario fornire il chilometraggio.
    • Per fornire i dati in maniera più agevole è possibile utilizzare il QRCode di cui al punto precedente.
  • 2 Fattura emessa dal distributore di carburanti – con personale assente
    • E’ questo il caso del self service, qui le modalità operative sono ancora non chiare, infatti, pur permanendo l’obbligo di emissione della fattura elettronica, i distributori di carburante dovranno dotarsi di idonea attrezzatura, probabilmente modificando le colonnine self-service, ma in questo momento non abbiamo notizie precise.
  • 3 Contratti di “netting”
    • In questo caso l’emissione della fattura elettronica avverrà al momento della ricarica della carta di netting, o alla rendicontazione periodica fatta dalla compagnia petrolifera.
  • 4 Buoni carburante
    • In questo caso la fattura elettronica dovrà essere emessa direttamente dal distributore di carburanti, trattandosi in sostanza di un mero strumento di pagamento.
  1. Documentazione del pagamento

Gli acquisti relativi ai carburanti dovranno essere effettuati attraverso sistemi di pagamento tracciabili e riconducibili al soggetto passivo di imposta, quindi:

  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente;
  • pagamenti effettuati dal soggetto passivo di imposta in via mediata ma a lui riconducibili secondo una catena initerrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili (i.e. il rifornimento dell’auto aziendale effettuata dal dipendente durante una trasferta di lavoro, in questo caso se il pagamento avviene con carta di credito/debito del dipendente e il rimborso avvenga sempre tramite pagamento tracciabile, ad esempio con bonifico bancario insieme alla retribuzione, sarà consentita la deducibilità);
  • servizi offerti da vari operatori (card, applicazioni per smartphone (i.e. applepay), dispositivi elettronici) che consentono l’acquisto di carburante con l’addebito sul conto corrente o sulla carta di credito del soggetto passivo di imposta, o attingono ad una provvista mantenuta presso l’operatore mediante sistemi tracciabili;
  • assegni bancari, postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
  • addebito diretto (RID, ndr);
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

I predetti sistemi di pagamento elettronico andranno utilizzati anche per i contratti di netting, i quali di solito prevedono il RID, che è sistema valido.

  1. Conservazione delle fatture elettroniche

i documenti informatici devono essere conservati in formato digitale rispettando:

  • le norme del codice civile;
  • le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale;
  • le norme tributarie che regolano la corretta tenuta della contabilità;

ed in maniera tale da consentire le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici almeno in relazione a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data, nel caso in cui queste informazioni siano previste obbligatoriamente.

Il procedimento di conservazione elettronica si conclude con l’apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione, opponibile a terzi.

Al fine di adempiere agli obblighi testé evidenziati cedenti/prestatori e cessionari/committenti possono utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, conforme alle disposizioni del DPCM 3.12.2013, aderendo preventivamente all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia dell’Entrate. È consentita l’adesione e l’utilizzo del servizio anche da parte di intermediari appositamente incaricati.

Come Studio suggeriamo di preferire al servizio dell’Agenzia delle Entrate il servizio fornito da uno dei conservatori accreditati, anche per tramite delll’intermediario, anche perchè la fattura elettronica, correttamente conservata, sarà il documento opponibile ai terzi (fornitori, clienti, banche e l’agenzia stessa) in caso di contenziosi.

Note.

  1. fattura elettronica: per “fattura elettronica” si intende il documento informatico emesso in formato strutturato (XML, ovvero eXstensible Markup Language) inviato al Sistema di Interscambio (SdI) di cui al DM 7.3.2008 e recapitato da questi al soggetto ricevente (Agenzia delle Entrate 89757/2018, § 1.1). Il file in formato XML e deve essere conforme alle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018.
  2. pagamento elettronico: AGIDha emanato le Linee Guida richieste con Determinazione n. 8/2014 del 22 gennaio 2014, che al Capitolo 5 “Strumenti di pagamento” stabilisce che “per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati: a) il bonifico bancario o postale ovvero il bollettino postale; b) versamenti effettuati con «carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente …”

LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP PER I SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI

notiziario del 09/05/2018

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gilioli marasi

Gli adempimenti dichiarativi per i piccoli contribuenti sono certamente complicati sul versante dell’Irap.
A fronte di una consolidata giurisprudenza che detta i criteri principe d’indagine, la verifica pratica della sussistenza, o meno, dei requisiti sul caso specifico appare quanto mai difficoltosa.
Al fine di supportare l’indagine è stato predisposto un questionario di massima che indica gli elementi da approfondire.
In ogni caso, deve essere presente che:

  • ove la situazione sia assolutamente certa, non si debbono avere esitazioni. Quindi, se manca la soggettività la dichiarazione Irap non va compilata, mentre se la soggettività è certa il modello deve essere inviato, così come deve essere effettuato il versamento del tributo;
  • ove la situazione non sia del tutto certa, appare consigliabile evitare soluzioni promiscue, tese a porre in essere comportamenti non coerenti, quali la compilazione del modello, non seguita dal versamento del tributo, ovvero la presentazione della dichiarazione fatta seguire dalla presentazione di una integrativa tesa a cancellare il modello stesso.

Infatti, ove si scelga di compilare il modello senza provvedere al versamento del tributo, si riceverà la richiesta di versamento del medesimo, prima con un preavviso di irregolarità e, in caso di inerzia, con una cartella esattoriale.
Il preavviso di irregolarità, ad oggi, non rientra pacificamente nel novero dei documenti impugnabili in contenzioso; la successiva cartella (che, invece, è impugnabile) pone invece il contribuente in una situazione di inferiorità, posto che il mancato tempestivo pagamento (fatta salva l’ipotesi di richiesta ed ottenimento della sospensiva), determina il possibile avvio delle azioni esecutive da parte dell’Agenzia della riscossione.
Anche la presentazione della dichiarazione, seguita dalla successiva integrativa tesa ad annullare il modello originario, non viene considerata dall’Agenzia un comportamento coerente, posto che si ritiene che con l’integrativa si possa solamente modificare ma non annullare una dichiarazione.
In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di dimostrare, nella fase contenziosa, l’assenza di soggettività passiva, potendo ritrattare il contenuto della dichiarazione in ogni stato e grado del giudizio.
Come ben si comprende, però, se l’originaria dichiarazione non si considera annullata dall’integrativa, il debito originario viene considerato come esistente dall’Amministrazione che, per conseguenza, ne pretende il pagamento.
Ecco, allora, che – ove non sussistano dubbi riguardo la soggettività – appare certamente più coerente non presentare il modello.
Lo Studio provvederà ad informare i singoli soggetti in merito alla possibile esistenza di dubbi in merito all’obbligo di pagamento del tributo regionale, così da concordare la strategia più opportuna da seguire.
Per coloro i quali vi fossero dei precedenti passati (sia in senso positivo che negativo), vale invece l’invito a segnalare qualsiasi variazione intervenuta nell’organizzazione dell’attività capace di modificare le conclusioni cui si era giunti nel passato.

Verifica esistenza soggettività passiva Irap
Al fine di decidere in merito all’esistenza della soggettività passiva Irap, il contribuente deve valutare la propria posizione in relazione ai seguenti elementi (da ultimo si veda Cassazione, Sezioni Unite, n. 9451 del 10 maggio 2016):

Elemento Descrizione Check
Responsabilità Il contribuente deve essere, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione in cui è inserito; non rileva, invece, il fatto che benefici della presenza della struttura la cui conduzione sia riferibile all’altrui responsabilità e interesse
Beni strumentali Il contribuente deve impiegare beni strumentali eccedenti, secondo la normale esperienza, il minimo indispensabile per lo svolgimento della propria attività; non rileva, invece, il fatto che si utilizzino beni anche di rilevante valore, se gli stessi sono imprescindibili per lo svolgimento della propria attività
Lavoro di terzi Il contribuente deve avvalersi, in via non occasionale, di lavoro altri che superi la soglia dell’impiego di un solo collaboratore che esplichi mansioni di segreteria, ovvero meramente esecutive

È sufficiente che si riscontri la presenza anche di uno solo dei caratteri di cui sopra, affinché il tributo sia dovuto.
Ovviamente:

  1. il riscontro va fatto caso per caso e può non essere agevole;
  2. possono esservi delle sfumature e delle situazione di confine che non sono facili da superare, specialmente quando non è presente una specifica pronuncia di Cassazione che riguarda il caso specifico;
  3. è sempre il contribuente che ha l’onere di provare l’assenza dei caratteri di cui sopra, qualora sia egli ad agire per ottenere la restituzione del tributo;
  4. è, viceversa, l’Amministrazione finanziaria a dover provare la sussistenza della soggettività, ove agisca per richiedere il tributo ad un contribuente che non si ritenga interessato dallo stesso.

Al fine di poter meglio analizzare le singole situazioni, si propone, nella tabella che segue, una parziale rassegna delle più significative pronunce di Cassazione che sono state emanate sul tema.

Elemento Descrizione Estremi
Dimensione dei componenti positivi, negativi e del reddito Elevato ammontare dei compensi: non rileva di per sé Cassazione n. 28963/2017
Incidenza dei costi sui proventi: non rileva di per sé Cassazione n. 4851/2018
Cassazione n. 4783/2018
Reddito professionale elevato: non rileva di per sé Cassazione n. 6493/2018
Cassazione n. 13038/2009
Responsabilità organizzazione Erogazione compensi ad una società per le prestazioni di una truccatrice e di autori di testi ad un attore: non rileva perché il contribuente non è responsabile della organizzazione Cassazione n. 29863/2017
Valore beni strumentali Odontoiatra con tre studi, di cui 2 per svolgere attività in convenzione e uno per attività privata: deve versare Irap Cassazione n. 7495/2018
Medico con due studi, nei quali svolge attività in convenzione con Ssn: non rileva Cassazione n. 6193/2018
Cassazione n. 23838/2016
Cassazione n. 17569/2016
Cassazione n. 17742/2016
Cassazione n. 19011/2016
Cassazione n. 2967/2014
Beni strumentali di valore elevato: non rilevano se rappresentano strumenti indispensabile per lo svolgimento dell’attività Cassazione n. 573/2016
Cassazione n. 17671/2016
Lavoro altrui Forma giuridica dell’accordo (dipendente, collaboratore, società di servizi esterna, associazione professionale, etc.): irrilevante Cassazione n. 12287/2015
Cassazione n. 22674/2014
Tirocinante: normalmente non rileva ma bisogna valutarne in concreto l’apporto Cassazione n. 1723/2018
Cassazione n. 21563/2010
Apprendista o, in genere, soggetto avviato alla pratica: non rileva Cassazione n. 8834/2009
Lavoro non occasionale, con mansioni di pura segreteria: non rileva Cassazione n. 20796/2017
Cassazione SSUU n. 9451/2016
Cassazione n. 17342/2016
Presenza di una segretaria e di una colf part time, oltre ad un praticante: non rileva Cassazione n. 4783/2018
Presenza di un dipendente che ne sostituisce un altro in maternità: non rileva Cassazione n. 27378/2017
Medico con dipendente che accoglie pazienti, registra dati e consegna referti: non rileva Cassazione n. 17506/2016
Medico con segretaria part time: non rileva Cassazione n. 17508/2016
Medico che eroga compensi a terzi per sostituzioni: non rileva Cassazione n. 21330/2016
Tipo di forma giuridica Studio associato sotto forma di associazione professionale deve sempre pagare il tributo, salvo non dimostri che non esiste collaborazione attiva tra i partecipanti Cassazione n. 27042/2017
Cassazione n. 7291/2016

Questionario per valutazione di massima
Dopo avere esperito l’analisi della posizione del contribuente, risulta possibile assumere la decisione più adatta in merito al comportamento da tenere nella compilazione del modello dichiarativo.
Si può utilizzare il seguente schema:

Situazione Comportamento Check
1 Almeno uno dei caratteri è presente in modo inequivoco sulla posizione del contribuente Si deve compilare la dichiarazione:
▢ esiste giurisprudenza di conforto
▢ non esiste giurisprudenza di conforto
2 Nessun carattere è presente sulla posizione del contribuente Non si deve compilare la dichiarazione né versare il tributo:
▢ esiste giurisprudenza di conforto
▢ non esiste giurisprudenza di conforto
3 Esistono dubbi in merito alla presenza di almeno un carattere sulla posizione del contribuente È consigliabile compilare il modello, versare il tributo e provvedere all’istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi:
▢ non esiste giurisprudenza di conforto
▢ esiste giurisprudenza contrastante

Qualora si ritenga, opportunamente valutato quanto sopra, di non trovarsi nella condizione per l’applicazione del tributo il cliente, sotto la propria personale responsabilità, dovrà consegnare allo Studio una delle dichiarazioni allegate, utilizzando quella coerente con la propria attività, integrandola opportunamente:

ENTRO IL 2 LUGLIO LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

notiziario del 08/05/2018

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gilioli marasi

SCADE IL PROSSIMO 2 LUGLIO 2018 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE
IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2018

La Legge di Bilancio per il 2018 ha prorogato per la quindicesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

  • persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
  • società semplici;
  • società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
  • enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

La disciplina consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo. All’approssimarsi della scadenza del prossimo 2 luglio (in quanto l’ordinario termine del 30 giugno cade di sabato) vengono riepilogate le regole operative per effettuare la rivalutazione.

L’aliquota per l’effettuazione della rivalutazione e le scadenze per il pagamento dell’imposta

L’aliquota per la rivalutazione del costo delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purché non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni è stata stabilita nella misura dell’8%. La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2018, e consegue effetti se si redige un’apposita perizia di stima entro il 2 luglio 2018, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all’intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

  • sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del valore della partecipazione);
  • sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla Cciaa ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.
Esempio di rivalutazione di quota di partecipazione
Il sig. Vecchi Alberto partecipa al 35% al capitale sociale della società Immobiliare Verde Srl. Il capitale sociale è pari a 100.000 euro e il costo della partecipazione detenuta dal sig. Vecchi Alberto è di 50.000 euro. Il sig. Alberto intende vendere la propria partecipazione al fratello Silvio. I soci danno incarico al commercialista della società affinché rediga la perizia di stima alla data del 1° gennaio 2018 del patrimonio netto sociale: emerge un patrimonio netto stimato pari a 1.250.000 euro. Il valore della quota di partecipazione del 35% al capitale sociale della Immobiliare Verde Srl posseduta dal sig. Vecchi Alberto, pertanto, ammonta a 437.500 euro, ed è per questo corrispettivo che i fratelli si accordano per l’acquisto della partecipazione da parte del sig. Silvio. Il sig. Alberto versa il 2 luglio 2018 in unica soluzione con il modello F24 (codice tributo 8055 anno di riferimento 2018) l’imposta sostitutiva di 35.000 euro (pari a euro 437.500 * 8%) per non assoggettare a tassazione “ordinaria” la plusvalenza che sarebbe scaturita dalla vendita. La vendita della partecipazione del 35% al fratello viene formalizzata in data 27 settembre 2018 al prezzo di 437.500 euro.
Per quanto riguarda i terreni, le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate sono nel caso in cui si tratti di “rivendite” infraquinquennali. Nel caso di rivalutazione di terreni la perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.
L’imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal costo/valore di acquisto di acquisto della partecipazione o del terreno, con un’aliquota dell’8% che si presenta unica:

  • per le partecipazioni qualificate;
  • per le partecipazioni non qualificate;
  • per terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto.

Esempio di rivalutazione di terreno edificabile
Il sig. Gandi Luca acquista un terreno edificabile di 10.000 mq nell’anno 2013 al prezzo di 300.000 euro. Il terreno viene inserito nel Piano Urbanistico Attuativo del Comune di Cavezzo (MO) in data 19 marzo 2017 e verrà venduto entro il 31 dicembre 2018. Il sig. Gandi dà incarico ad un architetto di redigere una perizia asseverata di stima del valore venale del terreno, per il quale vengono prese a riferimento anche le tabelle deliberate per il calcolo dell’Imposta Municipale Unica: il valore è di euro 110/mq, moltiplicato per 10.000 mq, corrisponde a 1.100.000 euro e la perizia viene giurata presso il Tribunale di Modena in data 22 giugno 2018. L’imposta sostitutiva per la rivalutazione del terreno è di 88.000 euro (pari a euro 1.100.000 * 8%). Nel frattempo il sig. Gandi Luca ha optato per il pagamento in 3 rate annuali dell’imposta sostitutiva, versando la prima rata (euro 88.000 / 3 = 29.333,33 euro) alla scadenza del 2 luglio 2018 mediante il modello F24 con indicazione del codice tributo 8056 anno di riferimento 2018. Entro il 1° luglio 2019 (in quanto l’ordinario termine del 30 giugno cade di domenica) andrà versata la seconda rata dell’imposta sostitutiva pari a 30.213,33 euro ed entro il 30 giugno 2020 andrà versata l’ultima rata dell’imposta sostitutiva pari a 31.093,33 euro. Gli importi della seconda e terza rata sono maggiorati dell’interesse del 3% su base annua. Il valore di 1.100.000 euro corrisponde al prezzo che viene concordato con l’acquirente del terreno nel rogito di vendita del 28 settembre 2018.

ACCONTO 2018 IMU E TASI

notiziario del 07/05/2018

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gilioli marasi

ACCONTO 2018 IMU E TASI

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l’occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti
Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).
L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (quindi quelle del 2017), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2018, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2017).

Scadenza Parametri di calcolo
Acconto 2018 Imu 18 giugno 2018
(il 16 cade di sabato)
Aliquote 2017
Saldo 2018 Imu 17 dicembre 2018
(il 16 cade di domenica)
Aliquote 2018
(pubblicate entro 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 18 giugno (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l’anno in corso).
Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu Immobile Destinatario versamento
3912 Abitazione principale e pertinenze Comune
3914 Terreni Comune
3916 Aree fabbricabili Comune
3918 Altri fabbricati Comune
3925 Fabbricati D Stato
3930 Fabbricati D (incremento) Comune
Codice tributo Tasi Immobile Destinatario versamento
3958 Abitazione principale e pertinenze Comune
3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale Comune
3960 Aree fabbricabili Comune
3961 Altri fabbricati Comune

L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

Imu
L’aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

Tasi
L’aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l’Imu:

  • per i fabbricati rurali a uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
  • la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);
  • è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata;
  • per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un’aliquota massima del 2,5 per mille.

I soggetti passivi

Imu
Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

  • il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
  • l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
  • il titolare del diritto d’uso;
  • il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
  • il titolare del diritto di enfiteusi;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • il concessionario di aree demaniali;
  • nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
  • il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare).

Tasi
AI soli fini Tasi, l’imposta è dovuta:

  • sia dal possessore dell’immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
  • che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

  • l’inquilino, quando l’immobile è dato in locazione;
  • il comodatario, quando l’immobile è oggetto di comodato;
  • l’affittuario, quando l’immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all’immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l’imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell’imposta complessivamente dovuta sull’immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.
L’imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.
Se l’immobile è destinato ad abitazione principale, l’esonero dal versamento della Tasi spetta solo all’utilizzatore; il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l’Imu che la Tasi.

Gli immobili interessati
L’Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.
L’abitazione principale è esente da Imu e da Tasi.

Imu Tasi
Fabbricati
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati No
(solo A/1, A/8, A/9)
No
(solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali No
Aree fabbricabili
Terreni agricoli No

Fabbricati
I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale Moltiplicatore
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 160
B 140
C/3 – C/4 – C/5 140
A/10 e D/5 80
D (escluso D/5) 65
C/1 55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 42/2004.
I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall’Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.
E’ possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Terreni agricoli
I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.
I terreni sono comunque esenti anche da Imu nelle seguenti situazioni:

  • quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l’esenzione vale per una parte del territorio comunale;
  • terreni ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
  • per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
  • i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

Aree Edificabili
Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE 

notiziario del 05/05/2018

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gilioli marasi

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

Dal prossimo 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica fa il proprio debutto nel mondo delle cessioni di carburante, unitamente agli obblighi di pagamento tracciato dei rifornimenti. L’Agenzia delle entrate ha emanato, lo scorso 30 aprile, la circolare n. 8/E per esplicare tali novità.
I due obiettivi che ci si propone con gli interventi sono i seguenti:

  1. prevenire e contrastare le frodi nel settore dei carburanti;
  2. introdurre limitazioni alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo dei carburanti.

A seguire, si fornisce un sunto delle principali indicazioni fornite.

Cessione di carburanti e documentazione necessaria
L’anticipazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018 riguarda le cessioni – effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva – di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. L’emissione della fattura, in tale ambito, dovrà avvenire tramite il Sistema di Interscambio, secondo le modalità indicate dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.
L’obbligo, invece, non riguarda – ad esempio – le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.
Restano peraltro ferme, laddove non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione.

Contenuto della fattura Targa
Modello
  • Tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non figurano la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la c.d. "scheda carburante". Le informazioni, pertanto, non sono obbligatorie
  • I dati (in particolare la targa) potranno (DOVRANNO SECONDO LA CIRCOLARE MINISTERIALE) comunque essere inseriti facoltativamente nei documenti, in un apposito campo “Mezzo Trasporto”. Ciò ai fini di consentire la deducibilità del costo e la detrazione dell’IVA.
Acquisti promiscui
  • Qualora si effettuino più operazioni esposte in un’unica fattura, per le quali l’obbligo di forma elettronica riguardi solo alcune di esse, si dovrà utilizzare tale forma per l’intera operazione
  • Esempio: un soggetto Iva che rifornisce il proprio veicolo aziendale di benzina presso un impianto stradale di distribuzione e, contestualmente, vi fa eseguire un intervento di riparazione, ovvero un lavaggio, ovvero acquisti altri beni non legati al veicolo, dovrà ricevere una fattura elettronica per l’intero corrispettivo
Fatture differite Più rifornimenti nello stesso mese
  • È consentita l’emissione di un’unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo, riepilogativa delle cessioni di beni avvenute nello stesso mese, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti
  • La procedura è applicabile anche alle cessioni di carburante, purché le singole consegne siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti del DDT (data, generalità del cedente e cessionario, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti)
  • A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie (si veda il punto 2 della circolare n. 205/E/1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche
Specifici esoneri Minimi e forfetari
  • L’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante rappresenta un’anticipazione del generalizzato obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal prossimo 1° gennaio 2019
  • Permangono, dunque, gli esoneri da tali obblighi di emissione della fattura elettronica per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (c.d. minimi) e per quelli che applicano il regime forfettario
Registrazione e conservazione Documenti riepilogativi
  • Per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata
Conservazione sostitutiva
  • In tema di conservazione elettronica delle fatture, mediante adesione ad apposito accordo (tutto in modalità online), è previsto che tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate in conservazione sostitutiva in modo gratuito dall’Agenzia delle entrate

Cessione di carburanti e modalità di pagamento Oltre al vincolo della emissione di fattura elettronica, le cessioni di carburante saranno interessate da vincoli nelle modalità di pagamento, finalizzati ad ottenere la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo.
Nonostante un testo normativo disallineato, la circolare ha utilmente sostenuto che la materia Iva e quella delle imposte dirette vadano trattate in modo omogeneo, riconoscendo valide le conclusioni raggiunte per entrambi i comparti impositivi.
Peraltro, la circolare afferma che tali modalità si rendono necessarie indipendentemente:

  • dall’importo;
  • dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli);
  • dall’impiego (uso esclusivo o promiscuo);
  • dal soggetto passivo che effettua l’acquisto (professionista, autotrasportatore, etc.).

Nella tabella che segue sono riepilogati gli strumenti ammessi e alcune peculiarità dei medesimi.

Strumenti tracciati di pagamento Gli strumenti di pagamento diversi dal contante contemplati sono i seguenti:

  • carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da qualsiasi operatore finanziari (anche non soggetto all’obbligo di comunicazione dei dati all’Amministrazione finanziaria);
  • addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale;
  • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • strumenti di pagamento elettronico disponibili (come card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari, etc.) che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.

Sono altresì ritenuti validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Si pensi al seguente esempio:

  • dipendente in trasferta con vettura aziendale;
  • effettua rifornimento con carta a lui intestata (e non all’azienda);
  • l’azienda rimborsa con strumento tracciato (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione)
Sistema del netting e delle convenzioni I vincoli sul pagamento tracciato si applicano anche quando, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione. È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting" (circolari n. 205/E/1998 e n. 42/E/2012), o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati
Buoni e card: nuovo scenario definitivo dal 2019 Buono o carta monouso
  • buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti;
  • obbligo di emissione di fattura elettronica al momento della cessione/ricarica
Buono o carta multiuso
(titoli di legittimazione)
  • buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie, da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche", etc.) ovvero che consentono l’acquisto di più beni e servizi;
  • la cessione/ricarica non è soggetta a Iva e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica;
  • nel caso di buoni per l’acquisto di benzina agevolata, si veda la circolare n. 30 del 1° agosto 1974)
Periodo transitorio sino al
31.12.2018
Le differenze tra buono monouso e multiuso sono state introdotte dalla Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016.
Le nuove prescrizioni comunitarie troveranno applicazione per i buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018; tuttavia, in precedenti documenti di prassi interna (ad esempio, circolare n. 30/1974), si era consentito, per i buoni carburante, un diverso comportamento.
Pertanto, per i soli buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018, in difformità alle indicazioni di cui sopra, ma in conformità ai pregressi documenti di prassi, non si provvederà all’applicazione di sanzioni

Il credito di imposta per i gestori di impianti di carburante

I nuovi adempimenti relativi alla fattura elettronica e all’obbligo di pagamento tracciato impongono ai gestori di impianti di carburante costi per l’adeguamento della struttura ed il più frequente ricorso ai servizi del sistema interbancario.
Per tale motivo la Legge di Bilancio 2018 prevede che agli stessi esercenti sia assegnato un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, di debito o prepagate.
I beneficiari sono tutti coloro che, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, etc.), svolgono l’attività richiamata e sostengono il costo di commissione.

Notiziario: SCADENZA CONTRIBUTI INPS TRIMESTRALI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

notiziario del 04/26/2018 Non visualizzi correttamente questa email?
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gilioli marasi

SCADENZA CONTRIBUTI INPS TRIMESTRALI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Si ricorda che il 16 maggio p.v. scade la rata dei contributi INPS sul minimale per artigiani e commercianti.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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studio associato rag. augusto gilioli rag. fabrizio marasi

conto alla rovescia per l’entrata in vigore della nuova privacy

notiziario del 14/04/2018

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gilioli marasi

CONTO ALLA ROVESCIA PER L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA PRIVACY

Al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, dei sistemi informatici e telematici è stato istituito il cosiddetto “Codice della Privacy” contenuto nel D.Lgs. 196/2003 ed entrato in vigore il 1° Gennaio 2004.

Con tale Codice il legislatore ha voluto raccogliere in un’unica norma tutte le disposizioni previgenti, prevedendo anche delle semplificazioni in materia di:

  • informativa;
  • consenso;
  • notificazione.

Dall’altra parte, però, individua una serie di “misure minime” indispensabili per garantire la sicurezza variabili a seconda che il trattamento sia effettuato con strumenti elettronici o meno, o abbiano ad oggetto dati sensibili o giudiziari.

Tale Codice a far data dal 25 Maggio 2018 è destinato ad essere sostituito dalle disposizioni di cui al REGOLAMENTO UE 2016/679 che sarà recepito in tutti i Paesi dell’Unione, introducendo norme più chiare in materia di:

  • informativa, per quanto riguarda, in particolare i dati identificativi del titolare del trattamento (o suo rappresentante), nonché i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, l’identificazione dei destinatari;
  • consenso, che deve essere libero, specifico, informato e manifestato attraverso “dichiarazione o azione positiva inequivocabile”, quindi non potrà mai essere tacito o presunto e il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato abbia prestato il consenso a uno specifico trattamento;
  • limiti al trattamento automatizzato dei dati personali;
  • sanzioni in caso di violazione dei dati personali.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE – CHIARIMENTI

notiziario del 05/04/2018

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gilioli marasi

Detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale – chiarimenti

Con la circ. 29.3.2018 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni rispetto alla circ. 28/2016 in tema di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale.

Detassazione dei premi di risultato

Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:

  • il nuovo limite di reddito di 80.000,00 euro (in luogo del precedente, pari a 50.000,00 euro) si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente o se erogati in virtù di contratti già stipulati, atteso che per i redditi di lavoro dipendente il momento impositivo è determinato sulla base del criterio di cassa, vale a dire sulla base del momento di percezione del reddito;
  • per i dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, per i quali la base imponibile del reddito di lavoro dipendente è assunta in misura ridotta, il limite di 80.000,00 euro dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito;
  • il limite di importo detassabile di 3.000,00 euro (o 4.000,00 euro in caso di coin­vol­gimento paritetico dei lavoratori) deve essere riferito al periodo d’imposta e in tale limite devono essere computati tutti i premi percepiti dal dipendente, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati, a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.

Certificazione unica

Viene precisato che non è prevista alcuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all’Agenzia delle Entrate una nuova Certi­fi­ca­zio­ne unica nei casi di verifica del raggiungimento dell’obiettivo successiva al conguaglio delle ritenute.

Erogazioni per il welfare aziendale

La circolare fornisce chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dalle leggi di bi­lan­cio 2017 e 2018 all’art. 51 co. 2 del TUIR, ivi incluse le novità in materia di erogazioni per il welfare aziendale (lett. f) e f-quater) e in materia di abbonamenti per il trasporto pubblico (lett. d-bis).

NOVITÀ DAL 2018 IN MATERIA DI MODELLI INTRASTAT – chiarimenti

notiziario del 16/03/2018

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gilioli marasi

Novità dal 2018 in materia di modelli INTRASTAT – Chiarimenti

1 premessa

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state definite le misure di sem­pli­fi­ca­zione, applicabili a partire dal 2018, relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT, in attua­zione dell’art. 13 co. 4-quater del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19).

Con la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 8.2.2018 n. 13799, adottata di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, sono state modificate le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi INTRASTAT.

Ulteriori precisazioni sul nuovo regime dei modelli INTRASTAT sono state fornite con la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20.2.2018 n. 18558.

2 quadro normativo

Ai sensi dell’art. 50 co. 6 del DL 331/93, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intraco­mu­nitarie attive e passive sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT.
Tale disposizione era stata modificata dall’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), che aveva previsto, con decorrenza dall’1.1.2017, l’abolizione dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni di:

  • acquisti di beni (INTRA-2 bis);
  • prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE (INTRA-2 quater).

Tuttavia, l’art. 13 co. 4-ter del DL 244/2016 (c.d. “milleproroghe”), conv. L. 19/2017, ha ripristinato l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per l’anno d’imposta 2017.
Il medesimo decreto ha inoltre previsto, a decorrere dal 2018, l’adozione di misure di sempli­fi­ca­­zione volte alla riduzione del numero dei soggetti obbligati, nonché del contenuto informativo dei modelli, rinviandone la definizione ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate (art. 50 co. 6, ultimo periodo, del DL 331/93).

Il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, adottato di concerto con l’Agenzia delle Do­ga­ne e dei Monopoli e d’intesa con l’ISTAT, ha dato attuazione alle suddette semplificazioni.
3 semplificazioni applicabili dal 2018
Con il provv. 25.9.2017 n. 194409, l’Amministrazione finanziaria ha previsto, a partire dal 2018:

  • l’abolizione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale;
  • la presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti con periodicità mensile;
  • l’innalzamento della soglia di ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a pre­sentare i modelli con periodicità mensile. La soglia è innalzata:
  • da 50.000,00 a 200.000,00 euro, per gli acquisti intracomunitari di beni;
  • da 50.000,00 a 100.000,00 euro, per gli acquisti di servizi da soggetti passivi UE;
  • l’innalzamento della soglia al di sotto della quale i soggetti passivi, con periodicità mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni (la com­pi­la­zione è opzionale nel caso in cui, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, l’ammontare di cessioni di beni intra-UE effettuate sia inferiore alla soglia di 100.000,00 euro);
  • la semplificazione delle modalità di compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente nei modelli.

Con la determinazione 8.2.2018 n. 13799, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, recependo le indicazioni contenute nel suddetto provv. 25.9.2017 n. 194409, ha modificato le istruzioni per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari e ha fornito ulteriori precisazioni.
In particolare:

  • qualora l’ammontare totale trimestrale di acquisti intracomunitari di beni non superi, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, l’importo di 200.000,00 euro, i cessionari potranno co­munque procedere alla presentazione del modello INTRA-2 bis con periodicità trimestrale (sempre ovviamente ai soli fini statistici);
  • qualora l’ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE non superi, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, l’importo di 100.000,00 euro, i soggetti committenti potranno comunque procedere alla presentazione del modello INTRA-2 quater con periodicità trimestrale (sempre ovviamente ai soli fini statistici);
  • sono escluse dagli obblighi di comunicazione negli elenchi INTRASTAT “tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano”; è il caso, ad esempio, dell’operazione triangolare che vede il soggetto passivo italiano quale promotore.

Con la nota 20.2.2018 n. 18558, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riepilogato le novità che si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodo di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018. A tal proposito è stato precisato che:

  • per quanto concerne gli elenchi INTRA acquisti, pur restando fermo il principio stabilito dall’art. 2 co. 4 del DM 22.2.2010, secondo cui, nel caso di superamento della soglia nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre con riferimento al mese in cui la soglia prevista ai fini statistici è stata superata, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi precedenti risulta essere facoltativa. Sul punto è opportuno segnalare che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiama, in nota, la sezione I del Titolo II, contenuta nelle citate istruzioni dell’8.2.2018; è legittimo, quindi, domandarsi se tale facoltà sia riservata alla sola categoria degli acquisti intracomunitari di beni o se, invece, si possa estendere anche alle prestazioni di servizi ricevute;
  • con riferimento al modello INTRA-2 bis, si precisa che, sulla base di quanto già contenuto nelle istruzioni recentemente aggiornate, in virtù dell’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti di beni devono essere riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano. Si tratta del criterio sinora adottato, in applicazione dell’art. 6 del DM 22.2.2010, per le sole rilevazioni aventi natura esclusivamente statistica (tipicamente, nell’ipotesi di movimentazioni di beni in entrata in Italia a scopo di lavorazione), mentre per gli INTRA-2 a valenza fiscale venivano riepilogati i dati delle operazioni registrate. Il nuovo criterio risulta difforme da quanto previsto per il modello INTRA-1 bis (cessioni di beni), per il quale permane principal­mente il momento di registrazione della fattura;
  • sempre con riferimento al modello INTRA-2 bis, nel ribadire la facoltatività della pre­sen­tazio­ne degli elenchi per tutti i soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni sia stato inferiore, per almeno uno dei quattro trimestri, a 200.000,00 euro, si precisa che, nel caso in cui si opti per la presentazione, sarà obbliga­toria la compi­lazione delle colonne da 1 a 5, pur avendo il modello esclusivamente valenza statistica.

Le suddette misure di semplificazione sono volte ad evitare duplicazioni negli adempimenti comu­nicativi e a ridurre le infor­mazioni fiscali e statistiche richieste ai contribuenti, pur nel rispetto della normativa comunitaria.

4 Decorrenza delle semplificazioni

Le semplificazioni previste dal provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 si applicano a partire dal 2018, ossia con riguardo agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

5 Disciplina a partire dal 2018

Di seguito, si esamina la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT applicabile dal 2018, con riferimento a ciascuna categoria di operazioni, tenendo conto delle nuove istruzioni e dei chiarimenti forniti.

5.1 cessioni intra-UE di beni (modelli INTRA-1 bis)
Dal 2018 resta invariato l’obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle cessioni intra­co­mu­nitarie di beni effettuate nel periodo di riferimento. Pertanto, i modelli INTRA-1 bis devono conti­nuare ad essere presentati:

  • con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);
  • con periodicità mensile nei restanti casi.

Tuttavia, la compilazione dei dati statistici nei modelli INTRA-1 bis è facoltativa per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile e che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effet­tuato cessioni intracomunitarie, in ciascun trimestre, per un ammontare totale inferiore a 100.000,00 euro.

5.2 acquisti intra-UE di beni (modelli INTRA-2 bis)

Dal 2018 è abolito l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intra­co­mu­nitari di beni per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intra­co­munitari per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 200.000,00 euro.
Per tali soggetti, che comunque hanno la facoltà di presentare gli elenchi con periodicità trimestrale, i dati sono:

  • acquisiti con finalità statistica dall’Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, effet­tua­te ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 o ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015;
  • resi disponibili all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intra­comunitari di beni per un ammontare uguale o superiore a 200.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto a fini statistici.
In precedenza, la soglia di riferimento era fissata a 50.000,00 euro.

5.3 prestazioni di servizi rese (modelli INTRA-1 quater)

Dal 2018 resta invariato l’obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di ser­vizi (generiche) rese verso soggetti UE. Pertanto, i modelli INTRA-1 quater devono continua­re ad essere presentati:

  • con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato prestazioni intracomunitarie per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 euro (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile);
  • con periodicità mensile nei restanti casi.

Compilazione del campo “Codice Servizio”
L’unica modifica prevista per i modelli INTRA-1 quater riguarda la compilazione del campo “Co­di­ce Servizio”, in quanto viene ridimensionato il livello di dettaglio richiesto: si passa dalla clas­sificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare.
Dovrebbe essere comunque consentita l’indicazione del codice a 6 cifre (si veda sul punto la circolare Assonime 16.2.2018 n. 6).
Inoltre, viene prevista l’introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza a favore degli operatori.
5.4 prestazioni di servizi ricevute (modelli INTRA-2 quater)
Dal 2018 è abolito l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di ser­vizi ricevute da soggetti passivi UE per coloro che, nei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi intra-UE per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 100.000,00 euro.
Per tali soggetti, che comunque hanno la facoltà di presentare gli elenchi con periodicità tri­me­strale, i dati sono:

  • acquisiti con finalità statistica dall’Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, effet­tua­te ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 o ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015;
  • resi disponibili all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’ISTAT e alla Banca d’Italia.

I soggetti che, invece, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, hanno acquistato servizi da soggetti UE per un ammontare uguale o superiore a 100.000,00 euro sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto a fini statistici.
In precedenza, la soglia di riferimento era fissata a 50.000,00 euro.
Compilazione del campo “Codice Servizio”
Analogamente ai modelli INTRA-1 quater, è prevista una modalità di compilazione semplificata del campo “Codice Servizio”.
Anche in relazione ai modelli INTRA-2 quater, infatti, per la compilazione del campo “Codice Servizio” si passa dalla classificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una ridu­zione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare.
Si segnala come, anche in questo caso, dovrebbe comunque essere consentita l’indicazione del codice a 6 cifre (si veda sul punto la circolare Assonime 16.2.2018 n. 6).
Inoltre, viene prevista l’introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza a favore degli operatori.
5.5 periodicità Di presentazione
Dal 2018 vengono modificate le soglie di riferimento (relative all’ammontare di operazioni intra­co­mu­nitarie effettuate nei trimestri precedenti) ai fini della determinazione della periodicità trimestrale o mensile di presentazione dei modelli:

  • per gli acquisti di beni, la soglia è stata innalzata da 50.000,00 a 200.000,00 euro su base trimestrale;
  • per le prestazioni di servizi ricevute, la soglia è stata innalzata da 50.000,00 a 100.000,00 euro su base trimestrale.

Inoltre, per le cessioni di beni, la soglia di riferimento ai fini dell’esonero dalla compilazione della parte statistica dei modelli è innalzata a 100.000,00 euro su base trimestrale.

5.6 verifica del raggiungimento delle soglie

L’ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento per la presentazione dei modelli deve essere verificato distintamente per ciascuna ca­te­goria di operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, § 2). Le soglie operano, in ogni caso, in maniera indipendente.
Diversamente da quanto previsto nell’ambito della disciplina precedente, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie. Ad esempio:

  • ai fini della presentazione dei modelli INTRA-2 bis, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 200.000,00 euro tenendo conto esclusivamente degli acquisti intracomunitari di beni effettuati;
  • per la presentazione dei modelli INTRA-2 quater, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro tenendo conto esclusivamente delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.

Pertanto, se nel corso di uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento un soggetto IVA ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000,00 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000,00 euro, è tenuto a presentare, con periodicità mensile, l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni a fini statistici e non è tenuto a presen­tare quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Stante la formulazione delle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, si ritiene che la periodicità di presentazione degli elenchi debba essere verificata in modo indipen­dente anche per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi rese.

5.7 Modifica della periodicità di presentazione dei modelli

5.7.1 Modelli relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni rese

Per quanto concerne i modelli INTRA-1, fatte salve le semplificazioni disposte dal provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le previsioni del DM 22.2.2010 e della determinazione dell’Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778.
Resta fermo, dunque, che, in caso di superamento della soglia di riferimento nel corso di un tri­mestre, il soggetto IVA è tenuto a presentare i modelli con periodicità mensile, a decorrere dallo stesso mese in cui la soglia è stata superata, anche per i mesi già trascorsi del medesimo trimestre, contestual­mente alla presentazione del primo elenco mensile (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36).
Ad esempio, in caso di superamento della soglia di riferimento per le cessioni intracomunitarie di beni (50.000,00 euro) nel mese di febbraio, il modello INTRA-1 bis relativo a gennaio e febbraio deve essere presentato entro il 25 marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”.

5.7.2 Modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni ricevute

Per quanto concerne i modelli INTRA-2, va tenuto conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella nota 20.2.2018 n. 18588, ovvero che, pur restando fermo il principio stabilito dall’art. 2 co. 4 del DM 22.2.2010, la presentazione degli elenchi riepilogativi, relativi ai mesi precedenti a quello in cui è superata la soglia prevista ai fini statistici, risulta essere facol­tativa.

5.8 tabella riepilogativa
Nella seguente tabella si riepiloga la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT ap­pli­cabile a decorrere dal 2018, alla luce dei chiarimenti forniti.

Disciplina dal 2018
Tipologia di operazioni Modello INTRASTAT Operazioni trimestri precedenti Periodicità di presentazione Semplificazioni
Cessioni
intra-UE
INTRA-1 bis > 50.000,00 euro Mensile La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all’am­mon­tare di 100.000,00 euro
≤ 50.000,00 euro Trimestrale
Acquisti
intra-UE
INTRA-2 bis ≥ 200.000,00 euro* Mensile Presentazione ai soli fini statistici
< 200.000,00 euro Abolizione dell’obbligo
Possibilità di presentazione facoltativa (ai soli fini statistici)
Prestazioni rese a soggetti UE INTRA-1 quater > 50.000,00 euro Mensile Compilazione semplificata del campo “Codice Servizio”
≤ 50.000,00 euro Trimestrale
Prestazioni ricevute
da soggetti UE
INTRA-2 quater ≥ 100.000,00 euro* Mensile Presentazione ai soli fini statistici
Compilazione sem­plificata del campo “Codice Servizio”
< 100.000,00 euro Abolizione dell’obbligo
Possibilità di presentazione facoltativa (ai soli fini statistici)

*) La soglia di riferimento è innalzata rispetto a quella prevista nell’ambito della disciplina vigente fino al 2017 (pari a 50.000,00 euro).

6 Termini di presentazione
I termini di presentazione dei modelli non subiscono variazioni, per cui gli stessi devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (art. 3 del DM 22.2.2010).

Se il termine cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

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20.03.2015 – EVENTO GRATUITO – LA NUOVA PRIVACY

notiziario del 07/03/2018

www.sinernet.net

gilioli marasi

Il prossimo 20 marzo, alle ore 17:00, parliamo della prossima entrata in vigore (25 MAGGIO 2018) del GDPR, meglio conosciuto come il nuovo regolamento europeo sulla PRIVACY.

In realtà scopriremo come siano cambiati gli obblighi e quali adempimenti siano richiesti anche ai professionisti ed alle piccole imprese.

Ne parleranno con noi l’Ing. Giulio Destri e l’Avv. Stefano Nardini

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