LE FATTURE DI ACQUISTO SI DETRAGGONO NEL PERIODO DI RICEZIONE

notiziario del 02/03/2018

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gilioli marasi

LE FATTURE DI ACQUISTO SI DETRAGGONO NEL PERIODO DI RICEZIONE

La circolare n. 1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate impone nuove modalità di gestione delle fatture di acquisto.

Con la citata circolare, l’Agenzia fornisce una interpretazione delle norme IVA, con particolare riguardo al momento da cui è possibile portare in detrazione l’IVA delle fatture di acquisto. L’Agenzia chiarisce che l’IVA può essere detratta dal momento in cui si verificano entrambi i seguenti presupposti:

  • Si è verificato il “momento impositivo” e l’IVA è divenuta esigibile. Tale momento coincide di norma con l’emissione della fattura da parte del fornitore;
  • Il contribuente è entrato in possesso della fattura d’acquisto;

Quando si può detrarre l’IVA
La circolare sancisce, in sostanza, che solo dal momento di ricezione della fattura è possibile portare la relativa iva in detrazione. Pertanto, se una fattura datata 28 febbraio viene ricevuta il 28 febbraio, si potrà detrarre l’IVA nel mese di febbraio. Se invece la stessa fattura viene ricevuta il 1 marzo, solo da quest’ultima data la relativa IVA è detraibile.

L’importanza di documentare la data di ricezione
Da quanto sopra emerge che è di fondamentale importanza riuscire a documentare il momento di ricezione della fattura. La circolare stessa fornisce alcune indicazioni in merito, stabilendo che nel caso non sia possibile documentare la data di ricezione della fattura a mezzo posta elettronica certificata o altri sistemi che attestino, sempre con data certa, il momento di ricezione, al contribuente è consentito documentare tale evento solamente attraverso “una corretta tenuta della contabilità” ovvero “viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute”.
È solo il caso di ricordare che la posta elettronica certificata (PEC) può essere utilizzata come strumento di prova solamente nel caso in cui si provveda a regolare archiviazione legale sostitutiva della stessa (archiviazione digitale presso provider che garantiscono il servizio con queste caratteristiche e a norma di legge).
In mancanza di questo strumento, per documentare la data di ricezione, al contribuente non resta che apporre a mano (o con timbro “datario”) la data di ricezione sul documento di acquisto.

Il pericolo di “anticipare” la data di ricezione
Ma cosa succederebbe se il contribuente, nell’intento di anticipare la detrazione dell’IVA, anticipasse la data di registrazione (ricezione) della fattura di acquisto, facendola coincidere con la data di emissione?
Con ogni probabilità in sede di verifica tale comportamento verrà sanzionato. L’importo a debito, dell’IVA del periodo verrà ricalcolato, senza tenere in considerazione tali fatture e conseguentemente verrà applicata la sanzione per insufficiente versamento.

Cosa fare?
Il consiglio ovviamente è quello di evitare comportamenti a rischio di sanzione e di seguire le indicazioni della circolare, impostando “una corretta tenuta della contabilità”.
Inoltre, come più volte ricordato nelle precedenti circolari, le caselle PEC devono essere costantemente monitorate ed essere oggetto di conservazione legale sostitutiva, e questo ovviamente non soltanto per documentare la data di ricezione delle fatture.

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La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci (art. 2, co. 36-septiesdecies, del D.L. n. 138/2011)

Il prossimo 30 aprile 2015 scade il termine entro il quale devono essere effettuati gli invii delle comunicazioni dei dati, riferiti al periodo di imposta 2014, previste dal DL 138/2011, relativamente ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuati dai soci a favore della società (provvedimento direttoriale 02.08.2013,n. 94904).

Non è il primo appuntamento, ma giova ricapitolare quanto appreso finora, prestando attenzione alle responsabilità degli intermediari.

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Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti da effettuare entro il 30.04.2015

Il prossimo 30 aprile 2015 scade il termine entro il quale devono essere effettuati gli invii delle comunicazioni dei dati, riferiti al periodo di imposta 2014, previste dal DL 138/2011, relativamente ai beni aziendali concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore individuale (provvedimento direttoriale 02.08.2013,n. 94902).

Non è il primo appuntamento, ma giova ricapitolare quanto appreso finora, prestando attenzione alle responsabilità degli intermediari


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INVITO A EVENTO: IL COMMERCIALISTA COME FATTORE CHIAVE NELL’OTTENERE, MANTENERE E RIDURRE I COSTI DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

IL COMMERCIALISTA COME FATTORE CHIAVE NELL’OTTENERE, MANTENERE E RIDURRE I COSTI DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE **a cura della Commissione Controllo di Gestione e Finanza dell’ODCEC di Parma** FERRARA 25-03-2015, ORE 9.00-13.00 SEDE HOTEL CARLTON VIA GARIBALDI, 93 – 44121 FERRARA ************** locandina

relatori
Augusto Gilioli Commercialista ODCEC di Reggio Emilia e Consulente d’Impresa
Cesare Giunipero Presidente Commissione Controllo di Gestione e Finanza ODCEC Parma
Duilio Borettini – Paolo Prampolini Consulente Direzionale Area Banche – Informatore Tecnico Scientifico COFIP
Simone Curati Informatore Tecnico Scientifico COFIP
Antonino Calabrese Componente Commissione Controllo di Gestione e Finanza ODCEC Parma Presidente COFIP

TRASPORTI – RESPONSABILITA SOLIDALE DEL COMMITTENTE

La legge di stabilità 2014 introduce la responsabilità solidale del Committente per i trattamenti retributivi, contributivi ed assicurativi del personale dipendente dei trasportatori (sia del Vettore che dell’eventuale Sub-Vettore). In caso di contratto non scritto la responsabilità può essere estesa anche agli inadempimenti fiscali del trasportatore ed alle violazioni del codice della strada, commesse nell’espletamento del servizio di trasporto.

SOGGETTI INTERESSATI

Tutte le imprese. I commi da 247 a 251 della legge di stabilità introducono diverse modifiche in materia di autotrasporto. Alcune di tali novità investono chiunque affidi un incarico ad un trasportatore, anche per importi minimi.

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IVA – Dal 1 gennaio 2015 Split payment nelle operazioni con gli enti pubblici

IVA – Dal 1 gennaio 2015 Split payment nelle operazioni con gli enti pubblici

Novità nella legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell’Iva nelle operazioni effettuate con gli Enti Pubblici. A partire dal 1° gennaio 2015, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello “split payment”.

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IN QUANTO TEMPO SI PUO’ ISTITUIRE UN TRUST?

“La gatta frettolosa fece i gattini ciechi” proverbio.

Non è mai consigliabile assecondare la richiesta di istituire un trust in tempi brevissimi. In particolare quando si pensa alla costituzione di un trust di famiglia soprattutto se gli eventi “pericolosi” sono già alla porta, o semplicemente per inseguire un’urgenza non connessa ad una vera necessità.

In primo luogo perché è opportuno che il cliente (disponente) debba familiarizzare con l’istituto.

Inoltre la stesura di un atto di trust comporta due tipi di attività: Continua a leggere “IN QUANTO TEMPO SI PUO’ ISTITUIRE UN TRUST?”

Proteggere il patrimonio. Agire ora per il futuro.

Nel corso della nostra vita lavorativa la nostra attenzione è focalizzata nel produrre redditi e nella costruzione di patrimoni, che consentano a noi e a chi ci è caro un presente e, soprattutto, un futuro sereno. Normalmente prestiamo meno attenzione alla tutela del patrimonio, costruito o ereditato, per un sereno futuro e a pianificarne il passaggio a chi ci sarà dopo di noi.

Sebbene sia un comportamento abbastanza comune, non gestire la protezione del nostro patrimonio e non pianificarne il futuro sono comportamenti rischiosi. Continua a leggere “Proteggere il patrimonio. Agire ora per il futuro.”

SE EQUITALIA CONCEDE LA DILAZIONE E’ INIBITO IL BLOCCO DEI PAGAMENTI

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR 602/73, a verificare se chi vanta crediti nei loro confronti di importo superiore ai 10.000 euro risulti inadempiente per debiti risultanti da cartelle di pagamento per importi pari o superiori ai 10.000 euro. La verifica deve essere effettuata prima di procedere al pagamento e ove risultassero pendenze superiori alla soglia, le Pubbliche Amministrazioni devono procedere al blocco dei pagamenti.

Il soggetto che vanta crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione non può però essere considerato inadempiente nel caso in cui abbia ottenuto la dilazione delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19 del DPR 602/73, o nel caso in cui abbia ottenuto la sospensiva della cartella di pagamento o dell’accertamento (circolare della Ragioneria dello Stato n. 22 del 29/07/2008). In questo secondo caso è bene farsi parte attiva nel fare pervenire a Equitalia e alla Pubblica Amministrazione debitrice, copia del provvedimento di sospensione, al fine di evitare l’evidenziazione di pendenze non più esistenti.