IL CONTENUTO DELLA FATTURA
Rammentiamo con la presente circolare il contenuto obbligatorio della fattura, sia essa cartacea o elettronica, previsto dall’art. 21 del DPR 633/72 o, in caso di fattura semplificata, dall’art. 21-bis del DPR 633/72 (provv. 89757/2018, § 1.2).
Le informazioni obbligatorie, che devono essere presenti sia sulle fatture emesse sia sulle fatture ricevute, sono le seguenti (Allegato A § 2, art. 21 del DPR 633/72):
- data di emissione del documento;
- numero progressivo della fattura (che la identifichi in modo univoco);
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e del cessionario/committente, dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del cedente/prestatore;
- numero di partita IVA del cessionario/committente, o, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, nel caso in cui il cessionario/committente agisca in qualità di soggetto passivo;
- numero di codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente non agisca in qualità di soggetto passivo;
- natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
- corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota IVA, ammontare dell’imponibile e dell’imposta con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, in caso di cessione intracomunitaria di beni di trasporto nuovi di cui all’art. 38 co. 4 del DL 331/93;
- annotazione del fatto che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
Nel definire il contenuto informativo della fattura elettronica occorre tenere conto di altri elementi; si pensi, ad esempio, alle informazioni necessarie alla corretta trasmissione del documento (dal mittente al Sistema di Interscambio e dal Sistema al soggetto destinatario), a quelle che consentono di poter integrare il documento con i processi e sistemi gestionali di pagamento e, infine, ad ogni altra informazione che può risultare utile sulla base delle esigenze informative che intercorrono fra cliente e fornitore e delle tipologie dei beni ceduti e dei servizi prestati, ad esempio dei dati dei veicoli per i rifornimenti di carburante o le operazioni ad esse relative.
Ulteriore attenzione va posta all’indicazione in fattura delle diciture previste obbligatoriamente dalla legge 228/2012.
Le diciture principali sono:
- "inversione contabile" per le operazioni per le quali è prevista l’integrazione della fattura a cura del committente;
- "operazione non soggetta" per le cessioni di beni in transito e le prestazioni di servizi nei confronti di committenti soggetti passivi extra Ue;
- "autofattura" per le operazioni in cui la fattura è emessa dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo specifico;
- "scissione dei pagamenti – art. 17 ter DPR 633/1972" per le operazioni in split payment;
- "operazione non imponibile" per le cessioni all’esportazione, le cessioni intracomunitarie di beni, le cessioni intracomunitarie triangolari (articolo 58 del Dl 331/1993), cessioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis del Dpr 633/1972) e servizi internazionali (articolo 9 del Dpr 633/1972);
- "operazione esente" per le operazioni di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972 (escluse lotto e lotterie, eccetera).
- Ricordiamo che le sanzioni per la mancata indicazione in fattura delle predette diciture rappresenta una violazione formale e quindi sarà applicata una sanzione amministrativa di 258 euro.
FATTURA E MARCA DA BOLLO
La fattura è, se superiore ad euro 77,47, è soggetta a marca da bollo nei seguenti casi:
- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.
- Sono sempre esenti da marca da bollo le seguenti operazioni:
- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).
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