Detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale – chiarimenti
Con la circ. 29.3.2018 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni rispetto alla circ. 28/2016 in tema di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale.
Detassazione dei premi di risultato
Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- il nuovo limite di reddito di 80.000,00 euro (in luogo del precedente, pari a 50.000,00 euro) si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente o se erogati in virtù di contratti già stipulati, atteso che per i redditi di lavoro dipendente il momento impositivo è determinato sulla base del criterio di cassa, vale a dire sulla base del momento di percezione del reddito;
- per i dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, per i quali la base imponibile del reddito di lavoro dipendente è assunta in misura ridotta, il limite di 80.000,00 euro dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito;
- il limite di importo detassabile di 3.000,00 euro (o 4.000,00 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) deve essere riferito al periodo d’imposta e in tale limite devono essere computati tutti i premi percepiti dal dipendente, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati, a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.
Certificazione unica
Viene precisato che non è prevista alcuna sanzione per le aziende che, per consentire al dipendente di applicare in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ricevuti, inviano tardivamente all’Agenzia delle Entrate una nuova Certificazione unica nei casi di verifica del raggiungimento dell’obiettivo successiva al conguaglio delle ritenute.
Erogazioni per il welfare aziendale
La circolare fornisce chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dalle leggi di bilancio 2017 e 2018 all’art. 51 co. 2 del TUIR, ivi incluse le novità in materia di erogazioni per il welfare aziendale (lett. f) e f-quater) e in materia di abbonamenti per il trasporto pubblico (lett. d-bis). |