LE FATTURE DI ACQUISTO SI DETRAGGONO NEL PERIODO DI RICEZIONE
La circolare n. 1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate impone nuove modalità di gestione delle fatture di acquisto.
Con la citata circolare, l’Agenzia fornisce una interpretazione delle norme IVA, con particolare riguardo al momento da cui è possibile portare in detrazione l’IVA delle fatture di acquisto. L’Agenzia chiarisce che l’IVA può essere detratta dal momento in cui si verificano entrambi i seguenti presupposti:
- Si è verificato il “momento impositivo” e l’IVA è divenuta esigibile. Tale momento coincide di norma con l’emissione della fattura da parte del fornitore;
- Il contribuente è entrato in possesso della fattura d’acquisto;
Quando si può detrarre l’IVA
La circolare sancisce, in sostanza, che solo dal momento di ricezione della fattura è possibile portare la relativa iva in detrazione. Pertanto, se una fattura datata 28 febbraio viene ricevuta il 28 febbraio, si potrà detrarre l’IVA nel mese di febbraio. Se invece la stessa fattura viene ricevuta il 1 marzo, solo da quest’ultima data la relativa IVA è detraibile.
L’importanza di documentare la data di ricezione
Da quanto sopra emerge che è di fondamentale importanza riuscire a documentare il momento di ricezione della fattura. La circolare stessa fornisce alcune indicazioni in merito, stabilendo che nel caso non sia possibile documentare la data di ricezione della fattura a mezzo posta elettronica certificata o altri sistemi che attestino, sempre con data certa, il momento di ricezione, al contribuente è consentito documentare tale evento solamente attraverso “una corretta tenuta della contabilità” ovvero “viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute”.
È solo il caso di ricordare che la posta elettronica certificata (PEC) può essere utilizzata come strumento di prova solamente nel caso in cui si provveda a regolare archiviazione legale sostitutiva della stessa (archiviazione digitale presso provider che garantiscono il servizio con queste caratteristiche e a norma di legge).
In mancanza di questo strumento, per documentare la data di ricezione, al contribuente non resta che apporre a mano (o con timbro “datario”) la data di ricezione sul documento di acquisto.
Il pericolo di “anticipare” la data di ricezione
Ma cosa succederebbe se il contribuente, nell’intento di anticipare la detrazione dell’IVA, anticipasse la data di registrazione (ricezione) della fattura di acquisto, facendola coincidere con la data di emissione?
Con ogni probabilità in sede di verifica tale comportamento verrà sanzionato. L’importo a debito, dell’IVA del periodo verrà ricalcolato, senza tenere in considerazione tali fatture e conseguentemente verrà applicata la sanzione per insufficiente versamento.
Cosa fare?
Il consiglio ovviamente è quello di evitare comportamenti a rischio di sanzione e di seguire le indicazioni della circolare, impostando “una corretta tenuta della contabilità”.
Inoltre, come più volte ricordato nelle precedenti circolari, le caselle PEC devono essere costantemente monitorate ed essere oggetto di conservazione legale sostitutiva, e questo ovviamente non soltanto per documentare la data di ricezione delle fatture. |