IN VIGORE LE NOVITÀ IVA INTRODOTTE DALLA LEGGE EUROPEA 2017
Dallo scorso 18 dicembre 2107 sono in vigore le disposizioni contenute nella L. 167/2017 che detta disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
Si tratta di quella che viene definita “Legge europea 2017” e che agli articoli che vanno da 7 a 9 detta disposizioni in tema di Iva che di seguito si riepilogano nel contenuto.
Ristorno sulla garanzia per i rimborsi Iva
Con l’articolo 7, L. 167/2017, al fine di chiudere una procedura di infrazione comunitaria, viene stabilito che ai soggetti che richiedono un rimborso Iva di importo superiore a 30.000 euro mediante presentazione della garanzia compete, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari alla 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Tale somma viene versata alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell’imposta.
Tali previsioni si applicano a partire:
- dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell’Iva relativa all’anno 2017
- dalle istanze di rimborso infrannuali (modelli TR) relative al primo trimestre dell’anno 2018.
Restituzione dell’Iva non dovuta
Con l’articolo 8 della legge in commento viene introdotto nel D.P.R. 633/1972 un nuovo articolo 30-ter rubricato “Restituzione dell’imposta non dovuta”, al fine di chiudere una procedura comunitaria di infrazione per violazione dei principi di effettività e neutralità dell’imposta.
In generale la disposizione prevede al comma 1 che il soggetto passivo presenti la domanda di restituzione dell’Iva non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Tuttavia, nei casi in cui la non debenza dell’imposta sia accertata dall’Amministrazione finanziaria, la disposizione al comma 2 prevede che il cedente/prestatore possa presentare domanda di restituzione della medesima nel più ampio termine di 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Restano escluse dalla descritta disciplina che prevede la restituzione dell’imposta, le fattispecie nelle quali il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Cessioni all’esportazione
Con il comma 1, dell’articolo 9 della Legge europea 2017 viene introdotto nel comma 1 dell’articolo 8 del D.P.R. 633/1972 una nuova lettera b-bis) al fine di prevedere che costituiscono cessioni all’esportazione le cessioni di beni effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo (soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, L. 125/2014), destinati a essere trasportati o spediti fuori dell’Unione Europea dal cessionario (o per suo conto) entro 180 giorni dalla consegna in attuazione di finalità umanitarie.
La disposizione in esame intende attuare quanto previsto dall’articolo 146, § 1, lettera c), Direttiva 2006/112/CE che consente di esentare dall’Iva le cessioni di beni a organismi riconosciuti che li esportano fuori dall’Unione nell’ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del territorio UE. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale. Le modalità della cessione o spedizione in oggetto dovranno essere fissate da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 2 del citato articolo 9 interviene poi sull’articolo 7, D.Lgs. 471/1997 che fissa la sanzione amministrativa (dal 50% al 100% del tributo) nei confronti di chi effettua, senza addebito d’imposta, le cessioni all’esportazione – ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), D.P.R. 633/1972 – qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea non avvenga nel termine ivi prescritto, di 90 giorni. La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta. Con la citata modifica viene quindi estesa tale disciplina sanzionatoria anche alle cessioni di cui alla neo introdotta lettera b-bis).
Con l’ultimo comma del citato articolo 9, infine, viene abrogato l’articolo 26, comma 5, L. 125/14 che reca la disciplina attualmente vigente sulla non imponibilità ai fini dell’Iva delle cessioni in oggetto. |