Notiziario: DAL 2018 SI ALLARGA LO SPLIT PAYMENT

notiziario del 12/16/2017

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gilioli marasi

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DAL 2018 SI ALLARGA LO SPLIT PAYMENT

Il D.L. 148/2017, recentemente convertito in legge, ha operato una ulteriore estensione del campo di applicazione del regime dello split payment, istituto che impone in capo al soggetto destinatario della fattura l’onere di versare la relativa imposta (che quindi viene “trattenuta”, anziché essere pagata al fornitore).
Dallo scorso 1 luglio sono operativi gli ampliamenti recati dal D.L. 50/2017 (in relazione a tale provvedimento l’Agenzia ha fornito i propri chiarimenti nella circolare n. 27/E/2017); il D.L. 148/2017 ha apportato ulteriori ampliamenti che saranno operativi dal 1° gennaio 2018. In particolare, come chiarito dall’articolo 3, comma 3, D.L. 148/2017, dette nuove previsioni si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data.

I soggetti interessati dal 2018
La disciplina della scissione dei pagamenti, oltre che alle P.A. nei confronti delle quali opera l’obbligo di emissione della fattura elettronica (verificabili sull’indica IPA), trova altresì applicazione per i seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., da P.A. di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto (salvo nuovo indice azionario individuato da un futuro decreto).
L’articolo 3, comma 2, D.L. 148/2017 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in commento, nel quale saranno stabilite le modalità di attuazione della nuova disciplina.

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