REGISTRAZIONI IVA ATTENZIONE ALLE NUOVE SCADENZE PER LA DETRAZIONE
Ritorniamo sul tema, già trattato anche nella nostra precedente circolare [clic] del 29/11/2017 per rammentare le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 (L. 96/2017) al termine di detrazione dell’Iva e di registrazione delle fatture di acquisto obbliga a una corsa contro il tempo i contribuenti.
Nella formulazione attualmente in vigore, la lettura combinata delle norme porta alla definizione di due termini distinti per detrazione e registrazione:
- la registrazione non è legata all’anno di emissione, bensì di ricezione della fattura,
- la detrazione è legata al momento in cui sorge il diritto alla detrazione.
La formulazione, soprattutto per le fatture dell’ultimo periodo di imposta, è idonea a generare confusione, da cui si potrebbero verificare pericolosi "incroci" tra registrazione e detrazione che potrebbe portare o alla perdita dell’imposta a credito o al moltiplicarsi delle dichiarazioni integrative.
Invitiamo quindi a porre la massima attenzione nelle suddette operazioni.
Fonti normative:
Art. 19, D.P.R. 633/1972 – omissis – «il diritto alla detrazione è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto».
Art. 25, D.P.R. 633/1972 – omissis – in relazione alla registrazione delle fatture di acquisto: «deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno». |