Notiziario: INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO ANCHE PER I SEMPLIFICATI

notiziario del 12/13/2017

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gilioli marasi

INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO ANCHE PER I SEMPLIFICATI

Come di consueto, le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, devono procedere, entro il 31 dicembre alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.
Possono verificarsi due casi:

  • l’azienda ha l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino,
  • l’azienda non è tenuta alla contabilità di magazzino.

Nel primo caso, l’importo dell’inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino.
Nel secondo caso, invece, occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, occorre quindi considerare:

  1. i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali;
  2. le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione.

In particolare la merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.
Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (anche in depositi o in unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).
Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto:

Beni in inventario
beni presso magazzino
beni in deposito
beni presso unità locali
beni di proprietà ma presso terzi
beni di proprietà altrui presso l’azienda no
beni di proprietà in viaggio
beni in viaggio di proprietà altrui no

I beni di terzi presso l’azienda, pur non dovendo essere ricompresi nell’inventario di magazzino, devono essere oggetto di apposita annotazione in bilancio, pertanto è necessario provvedere alla rendicontazione anche di detti beni.

Ricordiamo che l’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall’articolo 1, D.P.R. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per almeno 2 periodi di imposta consecutivi:

  • realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.568,99 euro;
  • dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore a 1.032.913,80 euro.

L’obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo.

ESEMPIO
Se un’impresa che non era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino soddisfa i due requisiti nei periodi di imposta 2015 e 2016, l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal 1° gennaio 2018. Al contrario, se un’impresa che era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino non supera anche uno solo dei due parametri per due periodi di imposta consecutivi, già dal periodo di imposta successivo al secondo in cui non sono rispettati contestualmente i due requisiti cessa l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.
La valutazione del magazzino deve avvenire alternativamente con il metodo del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).
Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Si ricorda che se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi e i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella Nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31 dicembre 2017, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.
Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto a un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

L’INVENTARIO DI MAGAZZINO PER LE CONTABILITA’ SEMPLIFICATE PER CASSA O CON REGIME DELLA REGISTRAZIONE

Le imprese che hanno adottato il regime di contabilità semplificata 2017 per cassa (o con criterio della “registrazione”, con il quale gli incassi e i pagamenti si presumono coincidere con la data di registrazione dei documenti fiscali) hanno abbandonato il tradizionale principio di competenza economica. Una delle conseguenze principali di questa scelta contabile è che il valore delle rimanenze di magazzino non impatta nella determinazione del reddito (fatta eccezione per le rimanenze iniziali di magazzino al 01/01/2017 che concorrono quale componente negativo alla formazione del reddito dell’anno 2017).

Il nuovo criterio di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata per “cassa” o per “registrazione”, potrebbe far sorgere il dubbio che non sia più necessario per tali soggetti la redazione dell’inventario di fine anno. Tuttavia da un esame sistematico ed approfondito delle norme di legge ancora in vigore, emerge chiaramente la necessità di redigere comunque l’inventario delle rimanenze di magazzino.

Questo per le seguenti ragioni:

  • questi dati sono necessari per la corretta compilazione degli studi di settore e dei indicatori di affidabilità fiscale (ISA) che sostituiranno gli studi di settore;
  • non è mai stato abrogato l’obbligo civilistico di predisposizione dell’inventario (art. 2217 c.c.);
  • Per le imprese in contabilità semplificata, l’articolo 9, comma 1, del D.L. 2/3/89 n. 69, e l’articolo 2, del D.M. 2/5/1989, mai abrogati, stabiliscono che il valore delle rimanenze venga annotato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sui registri IVA, (in alternativa, l’indicazione di tali dati può essere contenuta in apposito prospetto di dettaglio, da redigere sempre entro il termine sopra citato) indicando:
    • Le quantità e i valori delle singole categorie di beni in giacenza alla fine dell’esercizio;
    • I criteri seguiti per la valutazione.
  • tali dati saranno sempre e comunque necessari nel caso di passaggio dal regime contabile semplificato a regime contabile ordinario.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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