!!! IMPORTANTE – DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI NUOVE REGOLE 2017

notiziario del 29/11/2017

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gilioli marasi

DETRAZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI – RIDOTTI I TEMPI PER POTERLA ESERCITARE
(nuove disposizioni applicabili alle fatture di acquisto, bollette doganali e note di variazione datate a partire dall’1.1.2017- DL n. 50/17)
Come già comunicato con la nostra informativa [CLIC] dello scorso GIUGNO, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Fatture d’acquisto, note di variazione e bollette doganali, devono essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta l’IVA e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione del documento (e con riferimento al medesimo anno).
In sostanza, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti si riduce a soli quattro mesi dal termine del periodo d’imposta (per il 2017 il termine è previsto il 30 aprile 2018), in precedenza tale detrazione poteva essere esercitata entro 2 anni e 4 mesi dal termine del periodo d’imposta.

Questo ha delle ripercussioni di non poco conto specialmente per quanto riguarda le fatture di fine anno che gli operatori riceveranno nel corso dell’anno successivo, in quanto le stesse (in base alla data fattura) dovranno essere registrate nell’anno di ricevimento. Ad esempio, fatture datate 2017 ricevute a marzo del 2018, dovranno essere registrate nel 2018 ma dovranno partecipare come credito al periodo d’imposta 2017, il che significa che dovranno pervenire per tempo per essere annotate nella liquidazione dell’ultimo periodo (dicembre o quarto trimestre) dell’anno.

In sintesi:

Cosa cambia Norme precedenti Norme attuali
Fatture di acquisto emesse con data fino al 31 dicembre 2016 Fatture di acquisto con data dal 1° gennaio 2017.
Detrazione dell’IVA in fattura Al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (diritto che generalmente corrisponde alla data della fattura di acquisto). Al più tardi con la dichiarazione inerente all’anno nel quale il diritto alla detrazione è sorto (quindi fatture 2017 entro la dichiarazione annuale IVA 2017 da presentare ad aprile 2018).
Registrazione degli acquisti Va effettuata precedentemente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale in cui è esercitato il diritto alla detrazione. Non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’anno di ricezione della fattura.

L’IVA di eventuali fatture relative agli anni 2015 e 2016 potrà essere detratta entro il 30 aprile 2018 per le fatture 2015 e 30 aprile 2019 per le fatture 2016.

E’ evidente che, in taluni casi, si dovranno sollecitare i fornitori all’emissione tempestiva delle fatture di competenza 2017.

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