CHIARIMENTI SULL’INVIO TELEMATICO DEI DATI DELLE FATTURE

notiziario del 04/08/2017

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gilioli marasi

CHIARIMENTI SULL’INVIO TELEMATICO DEI DATI DELLE FATTURE

Con la circolare n. 87/E del 5 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle fatture. Si ricorda in particolare che tali chiarimenti riguardano:

  • il regime opzionale previsto dall’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 (scelto per il 2017 da pochissimi contribuenti), così come
  • il regime previsto dall’articolo 21, D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 193/2016 (il “nuovo spesometro”), obbligatorio per tutti coloro che non hanno esercitato tale opzione per il D.Lgs. 127/2015 (sono comunque esclusi i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi ovvero a quello forfettario).

Con riferimento all’adempimento previsto dal D.L. 78/2010, riguardante i dati delle fatture emesse e ricevute, si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale.
Per il solo periodo d’imposta 2017 è transitoriamente prevista una scadenza semestrale: le fatture del primo semestre dovranno quindi essere trasmesse telematicamente entro il prossimo 16 settembre 2017 (che slitta a lunedì 18 settembre visto che il giorno 16 cade di sabato).

Trimestre di riferimento Scadenza a regime Scadenza 2017
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo) 31 maggio Cumulativamente al 18 settembre 2017
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno) 16 settembre
3° trimestre (luglio/agosto/settembre) 30 novembre Cumulativamente al 28 febbraio 2018
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre) 28 febbraio

Accanto all’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l’ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva. Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste a regime per la comunicazione di cui al precedente articolo 21 (per il 2017 non è stata prevista alcuna proroga; infatti, lo scorso 31 maggio, sono state spedite le comunicazioni riguardanti le liquidazioni Iva del 1° trimestre).

I chiarimenti della risoluzione n. 87/E/2017

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