Notiziario: SPLIT PAYMENT – REGOLE PER LE P.A. E ELENCO DEI SOGGETTI

notiziario del 30/06/2017

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gilioli marasi

SPLIT PAYMENT – REGOLE PER LE P.A. E ELENCO DEI SOGGETTI

Con il decreto del 27 giugno 2017, pubblicato on line nella giornata di ieri, il Ministro dell’economia e delle finanze fissa le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella Manovra correttiva in materia di split payment applicabili dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire prossimo 1° luglio.

Contestualmente, sono resi disponibili gli elenchi delle pubbliche Amministrazioni e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti.

COME INDIVIDUARE I SOGGETTI DESTINATARI DI S.P.
Sotto il profilo soggettivo, ai fini dell’individuazione delle P.A. che devono applicare lo split, si prevede che, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, si deve far riferimento alle P.A. inserite nel conto economico consolidato, così come individuate dall’ISTAT nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016. Diversamente, per le operazioni fatturate dal 2018, il riferimento diventa l’elenco pubblicato dall’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente.
Relativamente alle società “assimilate”, in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017). Proprio per facilitarne l’individuazione sono stati pubblicati sul sito del MEF (vedi qui) i seguenti elenchi:

  • elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
  • elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Questi elenchi devono essere considerati provvisori poiché i soggetti interessati possono segnalare, entro il 6 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni al MEF, che provvederà prontamente alla revisione degli stessi.

Per le operazioni fatturate dal 2018, invece, lo split payment troverà applicazione per le società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società saranno individuate con la pubblicazione, entro il successivo 20 ottobre, del relativo elenco provvisorio da parte del MEF. A seguito dell’interlocuzione con le società interessate, le quali possono segnalate eventuali incongruenze/errori, verrà approvato l’elenco definitivo con decreto che dovrà essere approvato entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti per l’anno successivo.

LA FACOLTA’ DI RICHIEDERE L’ATTESTAZIONE PER VERIFICARE L’APPLICABILITA’ DELLO S.P.
L’art. 17-ter comma 1-quater del DPR 633/72 ha previsto che i cedenti o prestatori possano richiedere ai propri cessionari o committenti il rilascio di un documento attestante la riconducibilità di questi ultimi a soggetti ricompresi nell’ambito della disciplina dello split payment.
È auspicabile, quindi, che tutti coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti dalla potenziale partecipazione “pubblica” si attivino per richiedere alla controparte l’attestazione che confermi (o smentisca) l’assoggettamento alle norme in materia di split payment, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017.
Infatti, lo stesso art. 17-ter comma 1-quater del DPR 633/72 ha previsto che:
– da un lato, i cessionari o committenti coinvolti, a fronte della richiesta ricevuta dai fornitori, debbano rilasciare il documento contenente la suddetta attestazione;
– dall’altro lato, i fornitori in possesso di tale documento siano “tenuti all’applicazione del regime”.
A differenza di altre situazioni per le quali, ai fini dell’applicazione dell’IVA, la dichiarazione del cessionario o committente ha valore “relativo” (es. applicazione delle aliquote ridotte o dei regimi di non imponibilità), in questa circostanza è la stessa normativa a imporre la speciale disciplina a fronte di una dichiarazione resa dalla controparte.

LE CAUSE DI ESCLUSIONE
Si ricorda che la norma ha previsto espressamente alcune ipotesi di esclusione. In base al nuovo comma 1-quinquies dell’art. 17-ter, lo speciale meccanismo non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici gestori di demanio collettivo, anche se limitatamente alle operazioni afferenti la gestione dei diritti collettivi di uso civico.
Inoltre, già nella versione antecedente al DL 50/2017, il comma 1 dell’art. 17-ter esclude dallo split payment le operazioni soggette a reverse charge (“interno” o “esterno”).
A tali esclusioni si aggiungono poi, fra le altre, quelle relative:

  • ad operazioni non documentate da fattura (art. 2 del DM 23 gennaio 2015);
  • ad operazioni per le quali il cedente o prestatore ha già il corrispettivo nella propria disponibilità o per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura, in quanto soggette a regimi speciali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2015).

LE NUOVE REGOLE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LORO PARTECIPATE
In base al meccanismo dello split le P.A., ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo Iva, devono versare direttamente all’Erario l’imposta addebitata dal fornitore in funzione della data in cui l’Iva diviene esigibile (pagamento del corrispettivo). Al riguardo il nuovo D.M. modifica le disposizioni del decreto del 23 gennaio 2015 prevedendo che le pubbliche Amministrazioni e le società equiparate possono optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione o anche della registrazione della fattura.
Vengono altresì modificate le regole relative alle modalità di contabilizzazione dell’Iva. Secondo le nuove disposizioni le P.A. e le società che acquistano beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazioni alle quali sono identificate, effettuano il versamento dell’imposta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica l’esigibilità, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo. In tal caso, per l’assolvimento dell’acconto Iva, è necessario un ulteriore versamento per tener conto anche dell’imposta assoggettata allo split.
Resta comunque ferma la possibilità di annotare le fatture nel registro delle fatture emesse così da far confluire l’Iva nel saldo delle liquidazioni periodiche. In questa ipotesi l’acconto Iva va calcolato su un dato complessivo comprendente l’imposta soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti.

LE REGOLE TRANSITORIE PER LE P.A. E SOC. CONTROLLATE
Il D.M. dello scorso 27 giugno prevede, poi, che, fino all’adeguamento dei processi e sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e comunque non oltre il 31 ottobre 2017, le P.A. che rientrano nel campo applicativo dello split payment per effetto delle modifiche recate dalla Manovra correttiva possono accantonare l’Iva dovuta, che però deve essere in ogni caso versata entro il 16 novembre 2017.
Sempre per agevolare la prima applicazione del meccanismo, il decreto stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie, le società interessate possono annotare le fatture, la cui esigibilità si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017, e effettuare il versamento della relativa imposta entro il 18 dicembre 2017.
Infine, viene stabilito che, ai fini del calcolo dell’acconto Iva 2017, i soggetti passivi che applicano lo split, qualora utilizzino il metodo storico e la nuova modalità di versamento “separata”, devono tener conto dell’Iva relativa agli acquisti assoggettati al meccanismo divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

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