Split payment con dichiarazione dell’acquirente
La nuova disciplina si applica per le fatture emesse dal 1° luglio 2017
Con la pubblicazione della L. 96/2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, sono entrate in vigore le disposizioni dell’art. 1 del DL 50/2017 in materia di split payment (per approfondimenti.
Le nuove norme si applicano alle fatture emesse dal 1° luglio 2017 e prevedono l’estensione dello speciale meccanismo di applicazione dell’IVA:
– anche alle prestazioni soggette a ritenuta alla fonte (tipicamente, le prestazioni degli artisti e dei professionisti);
– alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti di un più ampio spettro di destinatari (tra cui, tutte le pubbliche amministrazioni soggette a fattura elettronica, le società controllate dai Ministeri, le società controllate dagli enti territoriali, le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana).
Un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di imminente pubblicazione, dovrà definire il momento di esigibilità dell’imposta e le regole di versamento della stessa, derivanti dalle operazioni soggette a split payment. Potrebbero essere confermate le regole già previste nel DM 23 gennaio 2015, in base alle quali:
– l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo, con facoltà del destinatario di anticipare tale momento alla ricezione della fattura;
– il cessionario o committente che opera in qualità di soggetto passivo IVA annota la fattura sia sul registro degli acquisti che sul registro delle vendite, computando l’imposta nella liquidazione periodica di riferimento.
Da una prima analisi delle disposizioni, la nuova disciplina in materia di split payment si connota per una difficile determinazione del suo ambito applicativo, soprattutto per quanto riguarda i destinatari delle operazioni (nuovo comma 1-bis lett. a), b), c), d) dell’art. 17-ter del DPR 633/72, inserito dal DL 50/2017).
Se per le società quotate si fa rinvio all’indice FTSE MIB della Borsa Italiana (salvo che il decreto ministeriale modifichi il suddetto indice) e per le pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 della L. 196/2009) si deve guardare l’elenco pubblicato nel sito dell’ISTAT, più difficile è l’individuazione delle società controllate direttamente da parte dei Ministeri e degli Enti territorali ai sensi dell’art. 2359comma 1 c.c.
Il problema delle "partecipate" e l’attestazione
Nessun elenco è previsto, nemmeno in sede di regolamentazione attuativa, per l’individuazione (esaustiva) delle società “partecipate” pubbliche che rientrano nella disciplina.
A questo riguardo, l’art. 17-ter comma 1-quater del DPR 633/72 ha previsto che i cedenti o prestatori possano richiedere ai propri cessionari o committenti il rilascio di un documento attestante la riconducibilità di questi ultimi a soggetti ricompresi nell’ambito della disciplina dello split payment.
È auspicabile, quindi, che tutti coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti dalla potenziale partecipazione “pubblica” si attivino per richiedere alla controparte l’attestazione che confermi (o smentisca) l’assoggettamento alle norme in materia di split payment, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017.
Infatti, lo stesso art. 17-ter comma 1-quater del DPR 633/72 ha previsto che:
– da un lato, i cessionari o committenti coinvolti, a fronte della richiesta ricevuta dai fornitori, debbano rilasciare il documento contenente la suddetta attestazione;
– dall’altro lato, i fornitori in possesso di tale documento siano “tenuti all’applicazione del regime”.
A differenza di altre situazioni per le quali, ai fini dell’applicazione dell’IVA, la dichiarazione del cessionario o committente ha valore “relativo” (es. applicazione delle aliquote ridotte o dei regimi di non imponibilità), in questa circostanza è la stessa normativa a imporre la speciale disciplina a fronte di una dichiarazione resa dalla controparte.
Sempre con riferimento alla delimitazione dell’ambito applicativo dello split payment, si ricorda che la norma ha previsto espressamente alcune ipotesi di esclusione. In base al nuovo comma 1-quinquies dell’art. 17-ter, lo speciale meccanismo non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici gestori di demanio collettivo, anche se limitatamente alle operazioni afferenti la gestione dei diritti collettivi di uso civico.
Previste alcune ipotesi di esclusione
Inoltre, già nella versione antecedente al DL 50/2017, il comma 1 dell’art. 17-ter esclude dallo split payment le operazioni soggette a reverse charge (“interno” o “esterno”).
A tali esclusioni si aggiungono poi, fra le altre, quelle relative:
- ad operazioni non documentate da fattura (art. 2 del DM 23 gennaio 2015);
- ad operazioni per le quali il cedente o prestatore ha già il corrispettivo nella propria disponibilità o per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura, in quanto soggette a regimi speciali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2015).
|