SCADE IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2017 LA POSSIBILITÁ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2017

notiziario del 09/05/2017

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gilioli marasi

SCADE IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2017
LA POSSIBILITÁ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2017

La Legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato per la quattordicesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di:

  • persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti a esse equiparate di cui all’articolo 5, D.P.R. 917/1986, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

L’aliquota per la rivalutazione del costo dei terreni (agricoli o edificabili) e delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purchè non negoziate in mercati regolamentati, è dell’8%. La rivalutazione può essere eseguita se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2017, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2017, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
L’imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal prezzo di acquisto del terreno o della partecipazione, con un’aliquota dell’8% che si presenta unica:

  • per terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto;
  • per le partecipazioni qualificate;
  • per le partecipazioni non qualificate.

La rivalutazione dei terreni è uno strumento utile per ridurre la tassazione sull’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni a titolo oneroso. Mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, quelle realizzate in occasione di vendite di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate sono nel caso in cui si tratti di “rivendite” infraquinquennali.
La perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile e asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

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