Uscita Dal VIES: Comportamenti Da Valutare Per Chi Non Opera Stabilmente Con L’estero
L’invio ai contribuenti delle lettere che comunicano la cancellazione dall’archivio Vies, annunciato dall’Agenzia delle entrate con il Comunicato Stampa del 3 ottobre scorso (clic), apre a tutta una serie di valutazioni circa il comportamento da adottare a seguito della intervenuta cancellazione da parte dell’ufficio.
Cancellazione d’ufficio
Ai sensi dell’articolo 35, comma 7-bis, D.P.R. 633/1972 “si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita Iva dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo”. |
É bene ricordare che l’effettiva estromissione dagli elenchi Vies avverrà solo una volta trascorsi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della comunicazione di cancellazione, potendo, il contribuente interessato a mantenere l’iscrizione, fornire, in questo lasso di tempo, la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare.
Altra informazione rilevante è che, una volta estromesso dagli elenchi, il contribuente ha sempre la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica mediate utilizzo dell’applicazione “Fisconline” o il sistema “Entratel” oppure rivolgendosi a intermediari abilitati (il proprio consulente).
A fronte delle conseguenze sopra descritte, le scelte che si pongono dinanzi al contribuente che abitualmente non effettua operazioni (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) da e verso soggetti stabiliti in Paesi appartenenti all’Unione Europea sono sostanzialmente due:
- lasciare che la cancellazione abbia effetto e non procedere ad alcuna iscrizione;
- lasciare che la cancellazione abbia effetto e procedere a una nuova iscrizione negli elenchi a titolo “cautelativo”.
La scelta dell’una o dell’altra soluzione non è priva di effetti, in particolare alla luce delle “conseguenze” che in caso di operazioni con operatori comunitari (soprattutto passive cioè di acquisto di un bene o del ricevimento di una prestazione di servizi da parte di un soggetto nazionale) si producono in capo al contribuente.
Assenza di iscrizione al Vies |