I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DATI SPESE SANITARIE

Dal 2016 sono tenute all’invio dei dati anche le strutture sanitarie autorizzate non accreditate. Recentemente il MEF ha esteso detto obbligo a nuovi soggetti.

  • esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, esercenti l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco , d. parafarmacie”;
  • iscritti all’Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
  • iscritti all’Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
  • iscritti all’Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
  • iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
  • iscritti all’Albo dei veterinari. In tal caso l’invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

L’elenco completo dei soggetti obbligatii dal primo gennaio 2016 risulta quindi il seguente:

Soggetti già obbligati in precedenza

  • medici e odontoiatri,
  • farmacie, ASL,
  • aziende ospedaliere,
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
  • policlinici universitari,
  • presidi di specialistica ambulatoriale,
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
  • altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari

Nuovi soggetti obbligati 

  • parafarmacie
  • psicologi
  • infermieri
  • ostetriche/i
  • tecnici sanitari radiologia medica
  • ottici
  • veterinari
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