Dal 2016 sono tenute all’invio dei dati anche le strutture sanitarie autorizzate non accreditate. Recentemente il MEF ha esteso detto obbligo a nuovi soggetti.
- esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, esercenti l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco , d. “parafarmacie”;
- iscritti all’Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
- iscritti all’Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
- iscritti all’Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
- iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
- esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- iscritti all’Albo dei veterinari. In tal caso l’invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).
L’elenco completo dei soggetti obbligatii dal primo gennaio 2016 risulta quindi il seguente:
Soggetti già obbligati in precedenza
- medici e odontoiatri,
- farmacie, ASL,
- aziende ospedaliere,
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- policlinici universitari,
- presidi di specialistica ambulatoriale,
- strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
- altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari
Nuovi soggetti obbligati
- parafarmacie
- psicologi
- infermieri
- ostetriche/i
- tecnici sanitari radiologia medica
- ottici
- veterinari