Il prossimo 30 aprile 2015 scade il termine entro il quale devono essere effettuati gli invii delle comunicazioni dei dati, riferiti al periodo di imposta 2014, previste dal DL 138/2011, relativamente ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuati dai soci a favore della società (provvedimento direttoriale 02.08.2013,n. 94904).
Non è il primo appuntamento, ma giova ricapitolare quanto appreso finora, prestando attenzione alle responsabilità degli intermediari.
La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci (art. 2, co. 36-septiesdecies, del D.L. n. 138/2011)
Va qui precisato che il comma 36-septiedecies dell’art. 2 del D.L. 138/2011, non prevede uno specifico obbligo di comunicazione dei finanziamenti ai soci, limitandosi a stabilire il controllo sistematico delle persone fisiche da parte dell’Agenzia delle Entrate che abbiano utilizzato i beni concessi in godimento dalle società o dalle imprese, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, fine cui concorrono anche i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate dai predetti soggetti nelle società partecipate.
L’obbligo è stato in seguito imposto dalla C.M. 25/E/2012, con la quale si precisava altresì che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuate dai soci prescinde al fatto che gli stessi siano funzionali alla successiva acquisizione di beni concessi in godimento.
Chi deve effettuare la comunicazione
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione i soggetti esercenti attività di impresa, che nell’anno hanno ricevuto finanziamenti o capitalizzazioni dai soci o dai familiari dell’imprenditore, quindi:
- imprenditori individuali;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative;
- stabili organizzazioni di società non residenti.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni:
- i contribuenti che operino in regime di contabilità semplificata a condizione che le imprese non siano dotate di un conto corrente dedicato all’attività;
- le imprese che adottano un regime di vantaggio;
- le imprese che adottano un regime contabile agevolato;
- le imprese che adottano il regime delle nuove iniziative produttive.
Cosa si deve comunicare
La comunicazione va effettuata solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue e con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare, secondo l’Agenzia delle Entrate non si deve tenere conto delle eventuali restituzioni effettuate nel periodo di imposta.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
La sottoscrizione delle comunicazioni
L’Agenzia delle Entrate specifica che alla comunicazione, non essendo un modello di dichiarazione, ilcontribuente non dovrà apporre nessuna firma, il modello, in effetti, non lo prevede.
In quest’ottica è estremamente importante una chiara esplicitazione delle informazioni che il contribuente incarica l’intermediario di comunicare all’Agenzia delle Entrate, al fine di definire le rispettive responsabilità sotto il profilo sanzionatorio.
La conservazione delle comunicazioni
Non trattandosi di dichiarazione ma solo di comunicazione, non è necessario conservare il modello. L’obbligo di conservazione è, invece, previsto, per l’intermediario incaricato della trasmissione.
Le sanzioni
Precisato che il D.L. 138/2011 non ha previsto espresse sanzioni in relazione all’omesso o inesatto adempimento agli obblighi di comunicazione relativa ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni, rispondendo al Videoforum di Italia Oggi del gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha invece affermato che considera applicabile la sanzione da 206,58 a 5.164,57 euro di cui all’art.13, comma 2, del DPR n.605/1973, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria.
Normativa e prassi possono essere reperiti presso il sito dell’Agenzia delle Entrate (clic)