Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti da effettuare entro il 30.04.2015

Il prossimo 30 aprile 2015 scade il termine entro il quale devono essere effettuati gli invii delle comunicazioni dei dati, riferiti al periodo di imposta 2014, previste dal DL 138/2011, relativamente ai beni aziendali concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore individuale (provvedimento direttoriale 02.08.2013,n. 94902).

Non è il primo appuntamento, ma giova ricapitolare quanto appreso finora, prestando attenzione alle responsabilità degli intermediari


La comunicazione dei beni ai soci (art. 2, co. 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011)

Chi deve effettuare la comunicazione


L’obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore individuale, ricade sulla società o sull’imprenditore, ma la comunicazione può essere effettuata, in alternativa, anche dai soci o familiari dell’imprenditore individuale.

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione i soggetti esercenti attività di impresa:

  • imprenditori individuali;
  • società di persone;
  • società di capitali;
  • società cooperative;
  • stabili organizzazioni di società non residenti.

Sono esonerati dall’invio della comunicazione:

  • i professionisti e le associazioni professionali;
  • le società semplici;
  • gli enti non commerciali se non esercitano un’attività d’impresa;
  • le società agricole che producono soli redditi fondiari.

Cosa si deve comunicare


Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

  • per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
  • informazioni circa l’utilizzo del bene;
  • data della concessione (data di inizio e fine);
  • corrispettivo versato;
  • valore di mercato del bene.

L’obbligo di comunicazione riguarda:

  • il caso in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento;
  • i beni che, ancorché concessi in godimento in periodi di imposta precedenti, siano utilizzati dai soci o dai familiari dell’imprenditore individuale anche nell’anno di riferimento della comunicazione.

Sono esclusi dalla comunicazione (comunicato stampa del 3 luglio 2013):

  • i beni concessi in godimento agli amministratori (senza che sia necessaria la previsione di un fringe benefit);
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento ad enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
  • i beni per i quali non sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento ed il valore di mercato del diritto di godimento;
  • i beni dati in godimento da società di persone e di capitali trasparenti, per i quali non sussista una differenza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo pattuito aumentato, quest’ultimo, dalla quota parte di reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione (Circolare n. 36/E del 24 settembre 2012).

Sono inoltre esclusi dalla comunicazione i beni concessi in godimento al socio o al familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro”, di valore inferiore a 3.000 euro al netto dell’Imposta sul valore aggiunto.

Le sanzioni


Precisato che il D.L. 138/2011 non ha previsto espresse sanzioni in relazione all’omesso o inesatto adempimento agli obblighi di comunicazione relativa ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni, rispondendo al Videoforum di Italia Oggi del gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha invece affermato che considera applicabile la sanzione da 206,58 a 5.164,57 euro di cui all’art.13, comma 2, del DPR n.605/1973, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria.

Normativa e prassi possono essere reperiti presso il sito dell’Agenzia delle Entrate (clic)

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