IVA – Dal 1 gennaio 2015 Split payment nelle operazioni con gli enti pubblici
Novità nella legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell’Iva nelle operazioni effettuate con gli Enti Pubblici. A partire dal 1° gennaio 2015, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello “split payment”.
La normativa
La modifica normativa è stata inserita nell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
In cosa consiste
Con il nuovo sistema il fornitore di un Ente Pubblico emetterà normalmente la fattura con addebito della relativa IVA. L’Ente Pubblico pagherà, però, al fornitore solo l’importo della fattura al netto dell’IVA. L’IVA sarà versata direttamente dall’Ente Pubblico all’Erario. Naturalmente l’importo dell’IVA non incassata non contribuirà ad incrementare il debito di IVA nelle liquidazioni periodiche del fornitore.
Nella fattura dovrà essere riportata l’indicazione “Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” o una dicitura similare.
Il nuovo sistema è operativo dal 1° gennaio 2015 anche in assenza dell’autorizzazione comunitaria. Ciò comporta il rischio se tale autorizzazione non dovesse pervenire si debba procedere al ripristino dell’applicazione ordinaria dell’IVA fin da inizio anno. È del tutto evidente che ciò comporterebbe una mole notevole di problemi non facilmente risolvibili
Le operazioni interessate
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:
- Statoe suoi organi, anche dotati di personalità giuridica;
- Enti Pubblici territoriali e dei loro consorzi;
- Camere Di Commercio;
- Istituti Universitari;
- Aziende Sanitarie Locali e Enti Ospedalieri;
- Enti Pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- Enti Pubblici di assistenza e beneficenza ed Enti Pubblici di previdenza;
I soggetti sopra elencati sono gli stessi nei confronti dei quali si può optare per la “esigibilità differita dell’imposta”, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del DPR 633/72. Con tale sistema l’IVA diviene esigibile (e pertanto diviene un debito per l’emittente della fattura nei confronti dell’Erario) al momento dell’incasso della fattura. Pertanto si presume che siano interessate dal nuovo regime anche le fatture, emesse con applicazione del sistema della “esigibilità differita”, che saranno pagate dagli Enti Pubblici dopo il 1° gennaio 2015.
Per effetto della introduzione della nuova normativa che sposta la “esigibilità dell’imposta” al momento del pagamento, si ritiene inoltre che venga meno anche la possibilità prevista dal citato articolo 6, comma 5 del DPR 633/72, di applicare l’esigibilità immediata dell’IVA.
Le operazioni escluse
Il nuovo sistema di fatturazione, non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto, per i quali l’imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari.
Le disposizioni relative allo split payment non si applicano, altresì, alle operazioni per le quali l’ente cessionario o committente, in qualità di soggetto passivo d’imposta, debba applicare il regime di inversione contabile (ad esempio, acquisti intracomunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile).