F24 nel caos – da oggi le complicazioni per PRIVATI e TITOLARI DI PARTITA IVA

Rif. normativi :. “Decreto Irpef”, D.L. 24 aprile 2014 n. 66,
Rif. prassi: Circolare n.27/E del 19.09.2014

Da oggi in vigore le novità in tema di pagamento con modello F24, in particolare per i soggetti non titolari di partita IVA, ma con impatto anche per i soggetti Titolari di partita IVA già obbligati a servizi dei canali telematici, i versamenti con modello F24 potranno essere eseguiti:

  •  esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL, FISCONLINE), nel caso di modello F24 di importo pari a zero, per effetto di compensazioni;
  • esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL, FISCONLINE) o dalle banche (HOME BANKING), nel caso di compensazioni e il saldo finale del modello F24 risulti a debito; 
  • esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL, FISCONLINE) o dalle banche (HOME BANKING), nel caso in cui il saldo finale del modello F24 comporti un debito superiore a mille euro. 

 I primi problemi


Sovente i soci di società di persone utilizzano il conto della società per pagare le imposte, contabilizzando il pagamento come  prelievi in conto utili, cosi come capita che venga  pagato il modello F24 per conto di un familiare non cointestatario del conto.

Questa prassi si scontrerà con l’utilizzo dei canali telematici, infatti i software “F24 online” o “F24 WEB” in permettono l’addebito solo se c’è corrispondenza tra *intestatario* del conto e *intestatario* del pagamento, in mancanza di coincidenza tra intestatario del conto corrente (la società/il familiare) e intestatario del mod. F24 (il socio/il familiare debitore di imposta), non viene dato corso al flusso telematico con la conseguenza che il modello di versamento verrà respinto.

La deroga


In fase transitoria e temporanea sono state concesse dalla Agenzia delle Entrate alcune deroghe che consentono l’utilizzo, in via temporanea, del modello cartaceo in casi specifici:

  •  F24 precompilati dall’ente impositore – i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento pre-compilate, inviate dagli enti impositori (Agenzia delle entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
  • Versamenti rateali in corso – per i contribuenti non titolari di partita IVA, che, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), hanno in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, potranno continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero, la modalità cartacea non potrà essere utilizzata per i versamenti del secondo acconto di novembre.;
  • Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione– I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.

Vi rimandiamo alle nostre circolari precedenti per ulteriori approfondimenti (clic) (clic)

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