Stretta sugli F24 cartacei

Tra le novità del “Decreto Renzi” (Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66),  si segnala la novità introdotta dall’art. 11, riduzione della possibilità per i soggetti non titolari di partita IVA di ricorrere agli F24 cartacei per pagare le imposte ed i contributi allo allo sportello bancario o postale. Per i soggetti titolari di Partita IVA permane l’obbligo di servirsi dei canali telematici.

Le novità per i privati.

Dal 01 ottobre 2014 tutti i contribuenti non potranno più usare i modelli cartacei in questi casi:
  • per i modelli F24 “a zero”, cioè con compensazione totale delle imposte;
  • per i modelli F24 con compensazione parziale, cioè con un residuo da versare dopo la compensazione;
  • per i modelli F24 di importo superiore a 1.000,00 euro.
In sostanza i privati potranno continuare ad utilizzare i modelli cartacei unicamente per F24, senza compensazioni, di importo inferiore a 1.000,00 euro.Le modalità di pagamento saranno quindi le seguenti:
  • modello F24 “a zero”: esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (quindi Entratel o Fisconline);
  • modello F24 con compensazione parziale: esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario);
  • modello F24 con saldo da versare superiore a 1.000 euro: esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Entratel o Fisconline, nonché servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario);
  • modello F24 non in compensazione con saldo da versare inferiore a 1.000 eurosolo per i privati rimane possibile l’utilizzo, in alternativa ai canali telematici del modello cartaceo.
Al fine di risolvere la problematica connessa alla mancanza di un conto corrente su cui operare, cosa non desueta nel caso di privati,  la nuova disciplina chiarisce che il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione daAgli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.) può  inviare anche i modd. F24 di soggetti terzi, mediante addebito sul proprio c/c, previo rilascio all’intermediario di un’apposita autorizzazione da parte dell’intestatario della delega, che rimane comunque responsabile ad ogni effetto. L’autorizzazione può anche essere cumulativa.
Le novità per gli intermediari

La nuova previsione chiarisce che:
  • il consulente potrà inviare la delega di un soggetto terzo tramite servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario), mentre sono esclusi i servizi telematici Entratel o Fisconline;
  • sarà necessaria un’apposita autorizzazione del cliente/contribuente, da inviare alla banca o alla posta che funge da intermediario;
  • il cliente/contribuente rimarrà sempre responsabile del pagamento (fatto salvo, ovviamente, il diritto alla restituzione dei fondi).
Trattandosi di un decreto legge, quindi suscettibile di modifiche, e poichè intacca gli interessi di soggetti “forti” (con il medesimo provvedimento è disposto un abbattimento delle commissioni a banche e altri operatori a fronte del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento) quanto sopra è suscettibile di modifiche in sede di conversione. 
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