Spesometro – le FAQ dell’Agenzia dopo la prima scadenza

SPESOMETRO – CHIARIMENTI DOPO LA SCADENZA

Spirato il termine per la comunicazione dei soggetti mensili (12 novembre 2013) ed a ridosso della scadenza per i soggetti trimestrali (21 novembre 2013), l’Agenzia Entrate pubblica, in data 19 novembre 2013, le FAQ (Risposte alle domande frequenti) sullo spesometro (clic).
Il documento è anche occasione per l’Agenzia di comunicare che verranno adeguate le istruzioni per correggere le imprecisioni contenute nelle stesse.
In sintesi i chiarimenti forniti sono i seguenti.

Operazioni Black List e Operazioni verso San Marino – Quadro BL


Le operazioni già comunicate con il quadro BL non devono essere indicate anche nel quadro SE. 
Le operazioni di importo pari o superiore a 500,00 euro non devono essere indicate ne in questo quadro e nemmeno nei quadri ordinari del modello.

Autofatture – Quadro FE


Acquisti di beni da non residenti territorialmente rilevanti in Italia –  Vanno indicati acquisti da fornitori Extra- UE, e acquisti da fornitori UE non già ricompresi negli elenchi INTRASTAT. La casella “Autofattura” deve essere barrata per segnalare le autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, per acquisti da soggetti non residenti, nel caso di acquisti da fornitori extra UE, la  casella autofattura non va utilizzata  per le importazioni.

Operazioni attive con soggetti non residenti – Quadro FN


Non devono essere comunicate le operazioni già comunicate tramite Intrastat e le esportazioni. Devono essere comunicate anche le operazioni effettuate in Italia, non documentate da fattura, verso soggetti non residenti.

Autofatture – Quadro FR 


Operazioni con soggetti non residenti: nel caso manchino gli elementi per  identificare la parte non eesidente, o la documentazione ricevuta risulti illeggibile,  deve essere barrata la casella “autofattura”.
Acquisto da imprenditore agricolo esonerato: il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, che abbia rilevato l’acquisto da un imprenditore agricolo esonerato (art. 34, co.6, DPR 633/72), comunica l’operazione attraverso l’utilizzo del flag ‘autofattura’ con l’indicazione della diversa partita IVA dell’agricoltore
Acquisto regolarizzato dal cessionario o committente con l’emissione di autofattura e con il versamento della relativa imposta, si comunica l’operazione attraverso l’utilizzo del flag ‘autofattura’ con l’indicazione della diversa partita IVA del prestatore o del cedente.

Reverse Charge – Quadro FR


Reverse charge nazionale: vanno comunicate, barrando la casella “reverse charge” anche le operazioni di acquisti di cellulari o microprocessori, non vanno indicate, al contrario, leoperazioni relative agli immobili.

Operazioni passive con soggetti non residenti – Quadro SE


Le istruzioni al modello saranno integrate con la specifica che in questo quadro andranno comunicate tutte le operazioni passive cono soggetti non residenti (comunitari e non) se rilevanti in Italia, sempre che non siano state comunicate tramite intrastat o si tratti di importazioni, o non siano state comunicate nei quadri FR o SE. La precisazione è necessaria in quanto, seguendo le istruzioni a fronte dell’unica operazione ricevuta da soggetto estero, territorialmente rilevante in Italia, l’operazione andrebbe comunicata in tre differenti quadri: FE, FR, SE. Tuttavia, a detta dell’Agenzia, la ripetizione della stessa operazione passiva, non dovrebbe più  verificarsi, considerato che:
  • in caso di impossibilità di identificazione della controparte estera va comunicata la sola autofattura nel quadro FR;
  • in caso di controparte estera da cui si riceve fattura completa di tutti i dati necessari, è sufficiente comunicare la fattura estera nel quadro SE.
Omaggi ed operazioni prive di corrispettivo

Le cessioni  gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa sono ogggetto di comunicazione. Le cessioni gratuite di beni autofatturate dall’impresa cedente sono da comunicare con l’indicazione della partita Iva del cedente. Per le fatture emesse per cessioni gratuite per la  sola rivalsa dell’Iva ai sensi dell’art. 18, comma 3, va comunicata indicando come imponibile il valore minimo di 1 euro, anche se in fattura l’imponibile è a zero.

Fatture emesse su richiesta del cliente


Per gli anni 2012 e 2013 le fatture emesse da commercianti al minuto e da coloro che somministrano alimenti e bevande, nonché dalle agenzie viaggio, emesse su richiesta del cliente, vanno incluse nella comunicazione se di importo pari o superiore a 3600 euro lordi, a prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi. E’ facoltà del contribuente comunicare anche le fatture di importo inferiore.

Firma del modello


L’Agenzia precisa che, trattandosi di una comunicazione, non sarà necessario apporre la firma sul modello, per altro non è nemmeno previsto lo spazio, mentre le istruzioni ne prevedevano la “sottoscrizione”. Il modello potrà essere conservato anche su supporto informatico ed esibita a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Tardiva presentazione, comunicazioni integrative e correttive


L’Agenzia precisa che non saranno irrogate sanzioni per presentazioni oltre il termine previsto, purchè il modello sia inviato entro il prossimo 31 gennaio 2014. Nessuna sanzione anche per le comunicazioni integrative o correttive entro lo stesso termine.

A prescindere da qualunque considerazione, che non potrebbe essere che di biasimo a fronte di chiarimenti giunti oltre la scadenza, va tenuto presente che la “clemenza” sulle tardive presentazioni non ha, ad oggi, trovato spazio in nessun documento che abbia una valenza di legge (le FAQ ed i comunicati stampa non hanno forza normativa).
Sarà necessario valutare, in caso di avvenuta presentazione, in casi di difformità della comunicazione già presentata, sia opportuno procedere ad una ripresentazione o attendere eventuali mosse dell’Agenzia delle Entrate, tenendo presente che “in caso di incertezza normativa”, mai come in questo caso lampante, è acclarata la non applicabilità delle sanzioni.

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