Il punto sull’IMU
Con l’approvazione in Senato della Legge di Conversione del DL 31.08.2013, n. 102, è stata definitivamente confermata l’abolizione “parziale” della prima rata IMU per l’anno 2013, per gli immobili per cui, con il D.L. 54/2013 la riscossione era stata sospesa. Riepiloghiamo brevemente la portata del provvedimento. Non essendo ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della norma le informazioni sono riferite a quanto pubblicato dalla stampa specializzata.
Immobili esenti da IMU dal 01.01.2013 (non è dovuta nemmeno la prima rata)
- abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni signorili,delle ville e dei castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categorie catastali A/1, A/8, A/9);
- alloggi degli IACP o degli Enti di ediliza residenziale pubblica con finalità similari;
- terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13 c. 4,5 e 8 del DL 201/2011.
Immobili esenti da IMU dal 01.07.2013 (per cui è sopressa solo dalla seconda rata 2013)
- Immobili merce delle imprese costruttrici a condizione che non siano stati locati, per i quali l’IMU è dovuta fino al 30.06.2013, l’esenzione è concessa fino a quando gli stessi rimangano destinati alla vendita o non siano locati;
- alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che sono assimilatialle abitazioni principali a decorrere dal 01.07.2013;
- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per godere dell’assimilazione alle abitazioni principali, non deve possedere i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica ne essere censito nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9
- su apposita delibera del Comune, cui la norma concede la facoltà di equipararle alla abitazione principale e di fissare i criteri e le modalità di applicazione dell’agevolazione, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’impostaa parenti in linea retta entro il primo grado (figli e genitori) che le utilizzino come abitazione principale (per il 2014 la norma è riprodotta nel Ddl di stabilità 2014). L’agevolazione potrà essere concessa per una sola unità immobiliare.
L’esenzione è concessa previa presentazione di un’apposita dichiarazione su modello ministeriale.
Immobili per i quali l’esenzione scatta dal 2014 (esenti dal primo gennaio 2014)
- Immobili utilizzati da enti non commerciali (“… enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”) per attività di ricerca scientifica.
- Fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, che dal primo gennaio 2014 sarannoassimilati all’abitazione principale.
Aliquote e detrazioni di imposta
I Comuni avranno tempo fino al 09 dicembre 2013 per pubblicare sul proprio sito le aliquote, le detrazioni, e le, eventuali, agevolazioni deliberate.
Essendo la pubblicazione a ridosso della scadenza per il versamento è palese la difficoltà in cui ci si troverà ad operare per la liquidazione ed il versamento dell’imposta.
Essendo la pubblicazione a ridosso della scadenza per il versamento è palese la difficoltà in cui ci si troverà ad operare per la liquidazione ed il versamento dell’imposta.