DOMANI 1 OTTOBRE 2013 L’ALIQUOTA IVA DEL 21% AUMENTA AL 22%.

“Nei prossimi giorni, per determinare l’aliquota Iva applicabile (21% o 22%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell’operazione. Solo se questo cadrà dopo l’entrata in vigore della modifica (cioè domani) si applicherà l’aliquota Iva del 22 per cento. Per applicare ancora l’Iva del 21%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all’entrata in vigore dell’aumento al 22 per cento. In questo caso, però, l’Iva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l’applicazione dell’aliquota al 21 per cento.Se le operazioni effettuate consistono in:

  • cessioni di beni (merci, materie prime, ecc.) assoggettati ad aliquota ordinaria (abbigliamento, beni strumentali, materie prime industriali ed in genere tutti i beni non assoggettati alle aliquote ridotte del 10 % oppure del 4%): le operazioni effettuate con consegna o spedizione (data documento di trasporto) del bene a partire dal 01 ottobre 2013 dovranno essere fatturate con aliquota 22 % in luogo della vecchia aliquota del 21 %;
  • vendite al minuto (con scontrino o ricevuta): si applica la stessa regola di cui sopra;
  • cessione di beni immobili (indipendentemente dalla tipologia catastale): l’aumento si applicherà agli atti notarili effettuati a partire dal giorno 01 ottobre 2013;
  • prestazioni di servizi (servizi professionali ed altri servizi non esenti): l’aumento si applicherà alle fatture emesse a far data dal giorno 01 ottobre 2013 (indipendentemente dal fatto che i servizi siano stati prestati in epoca antecedente).

Ciò premesso segnaliamo con urgenza le seguenti questioni operative:

–  gli utilizzatori di REGISTRATORI DI CASSA è opportuno che si mettano già da ora in contatto con i fornitori che effettuano la manutenzione/sostituzione degli stessi al fine di programmare l’intervento di modifica/aggiornamento del registratore in modo da poter emettere tempestivamente gli scontrini aggiornati alla nuova aliquota IVA a partire dal giorno stesso in cui sarà applicabile la nuova aliquota;

–  coloro che si avvalgono della FATTURAZIONE DIFFERITA (di cui all’art. 22, co.4 del DPR 633/72), che consente di emettere un’unica fattura riepilogativa delle consegne avvenute durante un mese solare documentate da DDT, dovranno applicare l’aliquota del 21% per le consegne effettuate fino al giorno antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione, anche se la fattura differita venisse emessa entro il giorno 15 del mese successivo.;

–  in caso di pagamenti di ACCONTI SU FATTURE, per gli acconti corrisposti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione,  si deve applicare l’IVA con l’aliquota del 21% (a nulla rilevando che la consegna del bene avvenga in data successiva), fermo restando che sull’importo a saldo (ad esempio corrisposto alla consegna) si renderà applicabile l’aliquota del 22%;

–    in caso di emissione di NOTE DI VARIAZIONE (ex. art. 26 DPR 633/72), se all’operazione originaria è stata applicata l’IVA al 21% (in quanto effettuata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione), alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è emesso successivamente all’entrata in vigore della legge in questione;

–    per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI E ISTITUTI indicati nel comma 5 dell’art. 6 del decreto IVA (Regioni, Province, Comuni, Asl, Istituti universitari, ecc.) con IVA IN SOSPENSIONE, in base al comma 2-quater aggiunto all’art. 2 del D.L. 138, se la fattura è emessa e contemporaneamente registrata fino al giorno precedente all’entrata in vigore della maggiorazione IVA, si mantiene l’aliquota del 21%, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato;

–    in caso di emissione della fattura prima del momento di effettuazione dell’operazione (solitamente prima della consegna del bene o del pagamento del corrispettivo) resta valida l’aliquota vigente alla data di emissione della fattura;

–    per i PROFESSIONISTI, in caso di emissione di NOTE PROFORMA, qualora l’incasso e/o l’emissione della relativa fattura definitiva avvengano successivamente all’entrata in vigore della nuova aliquota, la fattura dovrà essere aggiornata con la nuova aliquota; si invitano pertanto i professionisti che, alla data di entrata in vigore della nuova aliquota, si trovassero ad avere ancora fatture proforma da incassare, a riemettere tali proforma indicando la nuova aliquota IVA;

–    per i CLIENTI di professionisti che pagheranno (DOPO l’entrata in vigore del D.L. 138/2111) FATTURE PROFORMA (tra cui quelle del Nostro Studio) ricevute PRIMA dell’entrata in vigore della nuova aliquota, è consigliabile che si rivolgano al prestatore del servizio al fine di ottenere la fattura proforma ri-emessa con l’applicazione della nuova aliquota.

Si precisa che tale variazione interessa solamente l’aliquota ordinaria del 21%, mentre rimangono immutate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

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