01.10.2013 CAMBIANO LE REGOLE PER COMUNICARE GLI ACQUISTI DA SAN MARINO

01.10.2013 CAMBIANO LE REGOLE PER COMUNICARE GLI ACQUISTI DA SAN MARINO 

Dal prossimo 01 ottobre 2013 cambiano le regole per comunicare all’erario le operazioni di acquisto dalla Repubblica di San Marino.

partire dagli acquisti annotati dal primo ottobre 2013 la comunicazione dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello di registrazione utilizzando il modello per la comunicazione delle operazioni IVA  in via telematica (il c.d. “spesometro”).L’adempimento è mutato soltanto in relazione agli acquisti per i quali l’Iva deve essere assolta dall’acquirente italiano con il meccanismo dell’inversione contabile (e non per quelli con lva corrisposta al fornitore sammarinese).
  • Non sono cambiati gli adempimenti riguardanti gli acquisti con IVA corrisposta al fornitore sanmarinese.
  • La novità non riguarda gli acquisti di servizi, per i quali si applicano le regole in materia di territorialità delle prestazioni.
Gli adempimenti

L’operatore italiano che acquista beni da un operatore economico della Repubblica di San Marino deve:
  • Corrispondere l’Iva dovuta a norma dell’art. 17, secondo comma, del dpr 633/72, indicandone l’ammontare sull’originale della fattura inviatagli dal fornitore
  • Annotare la fattura ai sensi nel registro vendite nel registro acquisti, con le modalità e nei termini stabiliti; è da ritenere, in proposito, che l’annotazione «a debito» vada effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese di ricevimento (ciò in base a quanto stabilito per situazioni analoghe, non essendo rinvenibile un termine per il caso specifico), mentre l’annotazione «a credito» va eseguita anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione;
  • Dare comunicazione delle avvenute registrazioni al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (in teoria, quindi, nella poco probabile ipotesi in cui la registrazione «a debito» e quella «a credito» non fossero contemporanee, occorrerebbe dare distinte comunicazioni all’ufficio).
  • Non è obbligatoria la comunicazione INTRASTAT ACQUISTI.

Soppressione dell’obbligo precedente


Gli acquisti annotati fino al 30 settembre 2013 permane l’obbligo comunicare in modalità cartacea le avvenute annotazioni entro 5 giorni (C.M. n. 30/510542 del 20 aprile 1973) all’ufficio delle Entrate territorialmente competente, indicando i numeri progressivi annuali attribuiti nei rispettivi registri. Obbligo che verrà a cessare con gli acquisti annotati dal primo di ottobre 2013.


Cosa comunicare


Dovrà essere comunicato analiticamente, ossia con riferimento a ciascun acquisto, e trasmessa in via telematica, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura (quindi la prima comunicazione andrà fatta entro il prossimo 30 novembre). Gli elementi da comunicare per ciascun acquisto sono i seguenti:
–      denominazione, indirizzo e codice identificativo Iva del fornitore
–      data di emissione della fattura;
–      data di registrazione della fattura;
–      numero della fattura;
–      ammontare imponibile (o comunque l’importo) della fattura;
–      quello dell’IVA liquidata;
Non è richiesta l’indicazione dei numeri attribuiti dal ricevente.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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