Fonti normative: Art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 – Art. 1, c. 325, lett. a), d), n. 1) e 2) L. 24.12.2012, n. 228, Ris. Ag. Entrate 10.01.2013, n. 1/E.
Le fatture emesse che espongono importi non soggetti a IVA, ovvero non imponibili oppure esenti dovranno riportare per esteso le annotazioni virgolettate, con eventualmente anche l’indicazione della norma nazionale o comunitaria. Le annotazioni da riportare sono:
ANNOTAZIONE DA RIPORTARE IN FATTURA |
TIPO DI OPERAZIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO |
“Operazione non soggetta”:
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“Operazione non imponibile”: |
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“Inversione contabile”:
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“Operazione Esente”: |
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“Operazione soggetta al regime del margine”: |
Operazioni soggette al regime di cui al D.L. 41/95, con ulteriore annotazione:
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“Autofatturazione” |
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N.B. la fattura deve riportare la marca da bollo da 1.81 euro sull’originale (l’originale è quello in mano al destinatario) nei seguenti casi, SE GLI IMPORTI CUI SI RIFERISCE SUPERANO I 77,47 EURO:
- operazioni esenti (art. 10)
- operazioni non soggette/escluse (art. 7, art. 15, regime del margine, altri casi di operazioni non soggette per assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi: art. 1-2-3-4, per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura ma se esposte in tale documento comportano l’indicazione dell’articolo di non assoggettamento e l’applicazione della marca da bollo)
- operazioni non imponibili art. 8 1’ comma lettera C (operazioni verso esportatori abituali), a meno che non ci sia in fattura la dicitura ‘beni /servizi che voi ci dichiarate essere destinati ad essere inseriti in successiva cessione all’esportazione ‘